I RISCHI PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA E PER L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI MEDICI NEL SSN: OGGI RIPRESENTATO IL “DDL FAZIO” IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il SIGM è pronto al confronto con il Governo ed il Parlamento, così come già dimostrato in passato (clicca qui), al fine di scongiurare che le riforme annunciate non siano il frutto di necessità contingenti di carattere economico e di una volontà di sopperire alle carenze negli organici del SSN senza ricorrere a nuove assunzioni attraverso pubblici concorsi ma che, al contrario, si lavoro di concerto per un serio progetto di rivisitazione dell’attuale sistema formativo pre e post lauream in medicina che necessita, mai come ora, di un’implementazione di percorsi formativi integrati università-ospedale-territorio.

Difatti, al fine di favorire l’allineamento al contesto UE dei tempi medi di crescita professionale, il S.I.G.M. ha sempre guardato con interesse alla proposta di evoluzione del contratto di formazione medico specialistica in contratto di formazione-lavoro in corrispondenza degli ultimi anni del corso di specializzazione. Soltanto questa formulazione comporterebbe una crescente autonomia di esecuzione dei compiti assistenziali all’interno delle ASL e delle Aziende Ospedaliere, nonché l’introduzione di giuste tutele previdenziali e medico legali, oltre che dei diritti fondamentali (quali ferie, malattia, gravidanza, riposo compensativo e radiologico, etc.), al pari di quanto avviene negli altri contesti UE. Ma tale ipotesi sarebbe sostenibile per le generazioni future, ovvero laddove il sistema formativo universitario del medico, aperto alla rete del SSN, divenisse pienamente professionalizzante a partire dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sia chiaro che il S.I.G.M. non avallerà mai uno scenario potenzialmente svantaggioso per le giovani generazioni di medici, soprattutto per quanto attiene alle prospettive occupazionali dei tanti colleghi precari di oggi e dei futuri colleghi specialisti del domani.

Ecco il testo completo dell’Articolo 7 (ex art. 12) recante “Disposizioni in materia di formazione medico specialistica”:

Art. 7.

(Disposizioni in materia di formazione medica specialistica)

1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica, ammessi al biennio conclusivo del corso, all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. La valutazione finale del medico in formazione specialistica resta di competenza della scuola di specializzazione.

2. L’inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale comporta la graduale assunzione, fino alla completa autonomia nell’ultimo anno del corso, delle responsabilità assistenziali secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione.

3. L’accordo di cui al comma 1 disciplina altresì la partecipazione del medico in formazione alle attività ordinarie delle unità operative di assegnazione, nonché le modalità per consentire l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai medici in formazione alla data dell’accordo medesimo.

4. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Dipartimento Specializzandi

Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

More from author