Specializzandi ed incompatibilità

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Il concorso SSM 2020 si è distinto per attese infinite, dubbi ed incertezze riguardanti le modalità di svolgimento,  i tempi di formulazione e di evoluzione della graduatoria di merito.

Ancora oggi, in piena seconda ondata, tantissime sono le domande dei colleghi aspiranti “quasi specializzandi” all’indomani di una scelta ormai imminente circa le incompatibilità del contratto di formazione con altri tipi di contratti

Con questo report, cercheremo di fare chiarezza sulla questione, analizzando quanto era sancito prima della pandemia e quanto è cambiato dopo l’emergenza sanitaria, ponendo infine una richiesta di chiarimenti indirizzata ai Ministeri competenti.

INCOMPATIBILITÀ PRIMA DEL COVID-19:

Come sancito dall’articolo. 40 del Decreto Legislativo 17/8/1999 n° 368 che norma la formazione specialistica, la violazione delle incompatibilità prevista dal contratto è causa di risoluzione dello stesso.

Le attività consentite durante il corso di specializzazione risultano esclusivamente:

  • Il servizio di continuità assistenziale;
  • Le sostituzioni del medico di medicina generale;
  • Le guardie turistiche;
  • Le attività intramoenia nelle strutture della rete formativa, previa definizione di accordi di convenzione.

Inoltre, la frequenza della scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione contemporanea ad altri corsi universitari come master o corsi di alta formazione. E’ consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e dell’ultimo anno di un corso di specializzazione medica a condizione che vengano rispettati degli specifici requisiti.

Le prestazioni occasionali sono regolamentate dalla legge Biagi, D.Lgs. 276/2003, in base alla quale per determinate categorie è possibile effettuare delle “prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia inferiore a 5 mila euro”(art. 61 comma 2). I medici specializzandi sono esclusi dalle categorie che possono effettuare prestazioni occasionali. Infatti, il comma 3 dell’art. 61 del suddetto decreto cita “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”.

Inoltre, la Legge 25 giugno 2019, n. 60, convertita in Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (nota anche come “Decreto Calabria”) ed ulteriormente modificata con la  Legge 28 febbraio 2020, n. 8, consente alle aziende ospedaliere del sistema sanitario nazionale di far partecipare ai concorsi per l’accesso ai ruoli del SSN anche gli specializzandi iscritti  dal terzo anno in poi. Questi, inseriti in graduatoria separata dagli specialisti potranno essere assunti già da specializzandi (qualora la graduatoria degli specialisti sia stata esaurita) con contratto a tempo determinato fino a conseguimento del titolo di specializzazione, quando tale contratto sarà convertito in indeterminato.  Il contratto a tempo determinato prevede un impegno orario a tempo parziale, attraverso la stipula di specifici accordi quadro tra le singole Regioni e le Università. Diversamente dalle altre attività consentite dal contratto di formazione, valide a partire dal primo anno, questa misura è prevista solo per specializzandi dal 3° anno in poi. 

COSA È CAMBIATO CON I DECRETI LEGISLATIVI EMANATI DURANTE LA PANDEMIA?

L’emergenza sanitaria in corso ha promosso alcune forme di reclutamento per i medici in formazione specialistica attraverso il D.Lgs 9 marzo 2020 n. 14 e il D.Lgs 17 Marzo 2020 n. 18 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”  nonché il Decreto Legge 24 Aprile 2020 n.27 noto come Decreto Cura Italia. Queste forme di reclutamento risultano valide fino al termine del periodo emergenziale e includono:

-Assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale (ART. 2 BIS CO. 1 LETT. B) L. 24 aprile 2020, n. 27 per specializzandi iscritti a partire dal terzo anno (scuola di 4 anni) o dal quarto (scuola di 5 anni), a condizione che essi si siano utilmente collocati nelle graduatorie separate delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nella specifica disciplina. Queste assunzioni devono avvenire nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. L’assunzione è normata da un Accordo Quadro stipulato tra Regione ed Università.

-Incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a 6 mesi (ART. 2 BIS CO. 1 LETT. A) L. 24 aprile 2020, n. 27 per specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I medici specializzandi così reclutati restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta.

-Incarichi individuali a tempo determinato di durata di un anno e non rinnovabili (ART. 2 TER L. 24 aprile 2020, n. 27) per medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata. Gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta.

Il DL Rilancio n.34 del 19 maggio 2020: art.3 ha modifica il presente articolo( art. 2 ter della L.24/2020) prevedendo:

  • Riduzione della durata del determinato da 1 anno a 6 mesi;
  • Prorogando la possibilità di stipula fino al 31.12.2020 previa definizione accordo;

Inoltre, l’Art. 2 quinques co.2  consente assunzione per incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio fino alla fine della durata dello stato di emergenza, computando le ore di attività nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Prevedendo la sospensione della borsa nel caso di numero di assistiti superiore a 650, l’erogazione della borsa di studio è sospesa.

Parimenti, l’Art. 2 quinques co.4 prevede possibilità di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale esclusivamente durante lo stato di emergenza per gli iscritti al corso di formazione specialistica in Pediatria.

MA LE UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE?

Il bando SSM 2020 all’articolo 13 “Incompatibilità” cita al:

comma 1: l’incompatibilità con iscrizioni ad altri corsi universitari ad eccezione del Dottorato di Ricerca (art 7 del DM 8 Febbraio 2013 n.45)

comma 2: l’incompatibilità con rapporti di convenzione di Medicina generale inclusi i Servizi di Emergenza Territoriale (per intenderci, le attività di soccorso avanzato e 118)

comma 3: la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego pone il contraente in una posizione di aspettativa senza assegni

comma 4: vieta l’esercizio di attività libero professionali fuori dalle strutture dove si fa formazione e vieta rapporti con il SSN (fatte salve le sostituzioni a tempo determinato di medici di base e l’iscrizione a guardia turistica, notturna e medica festiva) salvo eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Con l’emendamento presentato dalla Senatrice Paola Boldrini è stata approvata (articolo 19 sexies- legge n. 176/2020) la possibilità a svolgere attività presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale anche per i medici in formazione specialistica.

Le FAQ del SIGM:

 1.Mi sto iscrivendo ad una scuola di specializzazione, la mia attività formativa è compatibile con altre attività?

Al primo anno di specializzazione ATTUALMENTE risultano compatibili:

-Il servizio di continuità assistenziale;

-Le sostituzioni del medico di medicina generale;

-Le guardie turistiche;

-Le attività intramoenia nelle strutture della rete formativa, previa definizione di accordi di convenzione;

-le sostituzioni di pediatri di libera scelta (art. 2 quinques co.4 D.L. 24 aprile 2020, n. 27)

Attualmente, il SIGM ha chiesto chiarimenti ai Ministeri competenti rispetto alle attività relative alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale che dovrebbero essere comprese all’interno del servizio di continuità assistenziali (dunque compatibili con il contratto). Altre forme di reclutamento non sono attualmente previste per medici in formazione specialistica di anni precedenti al terzo.

  1. Ho un contratto incompatibile con la scuola di specializzazione. Entro quanto devo dimettermi dall’incarico?

All’atto dell’immatricolazione, gli Atenei richiedono la compilazione della dichiarazione sostitutiva di incompatibilità in cui si certifica di ottemperare al divieto di contemporanea iscrizione ad altri corsi di formazione compreso il corso di Medicina Generale e di essere a conoscenza dell’impossibilità di svolgere attività libero professionali di natura occasionale e di non aver alcun rapporto convenzionale o precario con SSN durante il corso di formazione specialistica. Pertanto, alla presa di servizio, non devono sussistere rapporti di lavoro incompatibili. 

  1. Devo stipulare un’assicurazione aggiuntiva per il corso di formazione specialistica?

L’assicurazione per i medici in formazione specialistica è a carico dell’Azienda Ospedaliera dove viene svolta la loro formazione, “alle stesse condizioni del proprio personale” (art.41 c.3 368/1999), essendo dunque coperta anche la responsabilità civile contro terzi. La tutela diretta della struttura è limitata alla sola colpa lieve pertanto non esime il medico dal suo potenziale coinvolgimento in un giudizio per risarcimento del danno.

In caso la formazione avvenga al di fuori della rete formativa della Scuola, l’ente ospitante si deve fare carico dell’assicurazione.

L’assicurazione obbligatoria INAIL per la copertura degli infortuni è a carico dell’Università compreso l’onere della denuncia.

  1. Ad uno specializzando sono consentite prestazioni occasionali?

Le prestazioni occasionali sono regolamentate dalla legge Biagi, D.Lgs. 276/2003, in base alla quale per determinate categorie è possibile effettuare delle “prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia inferiore a 5 mila euro”(art. 61 comma 2). I medici specializzandi sono esclusi dalle categorie che possono effettuare prestazioni occasionali. Infatti, il comma 3 dell’art. 61 del suddetto decreto cita “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali […]”. Pertanto non è possibile effettuare alcuna attività medica ricevendo compenso  come prestazione occasionale. La mancata osservanza di tale disposizione può essere causa di risoluzione anticipata del contratto, come previsto all’art. 37 comma 5 368/1999.

  1. Da specializzando posso avere la partita IVA?

Come definitivamente ribadito a seguito dell’interpellanza ministeriale DGPROF/1/p/1.8.d.n.1. del 12/08/2014 è possibile essere titolari di Partita Iva durante la formazione specialistica per “svolgere tutte le attività rientranti nei compiti del medico previste dall’ACN, ivi comprese il rilascio di certificazioni a titolo gratuito e a pagamento” entro gli incarichi di sostituzione dei medici di Assistenza Primaria (Guardia Medica, Medico di Medicina Generale e Guardia Turistica) oppure attività intramuraria per i titoli già in possesso in accordo con l’azienda.

Inoltre, la risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, chiarisce che per le prestazioni a tempo, i redditi prodotti rientrano tra quelli di lavoro autonomo e, pertanto, è necessaria l’apertura di partita IVA per l’esercizio della professione (non è necessaria se non svolgo attività extra previste da contratto).

6. Posso accettare incarichi USCA?

Si, il testo dell’emendamento presentato dalla senatrice Boldrini è stato approvato ed inserito all’interno della legge n. 176/2020. Pertanto, i Medici specializzandi potranno con certezza e in tutte le Regioni svolgere attività presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale.

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