Il Contratto

Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999  (art. 37) prevede all’atto di iscrizione alle Scuole di Specializzazione, la stipula di un contratto annuale di formazione-lavoro finalizzato esclusivamente all‘acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista mediante la frequenza delle attività didattiche formali programmate dal Consiglio della Scuola e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea.

 

 

ORARIO E TURNI LAVORATIVI (link ancorato)

Come previsto dall’art. 40 comma 1 del D.Lgs.368/99 “L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria.” Complessivamente, l’impegno è di 38 ore settimanali di cui 4 dedicate all’attività di didattica frontale. A tal riguardo trova applicazione l’art. 6 della direttiva 2003/88/CE che prevede il limite massimo settimanale (compreso di eventuali ore di straordinario) di 48 ore lavorative con riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore ed un riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di 7 giorni.

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ASSENZE PER MALATTIA (link ancorato)

 

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato.

Le assenze superiori a 40 giorni lavorativi continuativi per malattia sospendono il periodo di formazione e:

  • l’intero periodo di assenza dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo (in termini di tempo, non di ore) pari a quello di assenza;
  • durante il periodo di sospensione al medico in formazione verrà corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
  • il superamento del periodo di comporto (un anno nell’ambito della durata del corso di specializzazione) è causa di risoluzione anticipata del contratto. Per il calcolo del periodo di comporto sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

 

ASSENZE GIUSTIFICATE (link ancorato)

Si considerano giustificate le assenze dall’attività formativa nei casi di malattia, maternità, infortunio, servizio civile, permessi personali. In tutti gli altri casi le assenze sono ingiustificate. Le assenze per motivi personali devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola, salvo causa di forza maggiore:

  • non possono essere superiori a 30 giorni complessivi nell’anno accademico;
  • non devono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi formativi;
  • non devono essere recuperate;
  • non danno luogo a sospensioni del trattamento economico.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola, che garantisce la loro inerenza all’iter formativo del medico in formazione. In questo caso, questi periodi non sono computati nelle assenze per motivi personali di cui il medico in formazione può usufruire.

 

MATERNITÀ ED ALLATTAMENTO (link ancorato)

Per la gravidanza si fa riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il medico in formazione specialistica comunica il proprio stato di gravidanza al Direttore dell’Unità Operativa/struttura dell’Azienda Sanitaria dove sta svolgendo l’attività formativa, il Direttore della Scuola di Specializzazione di appartenenza, e l’Ufficio Scuole di Specializzazione, inviando il certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. Come per la malattia, le assenze superiori a 40 giorni lavorativi continuativi sospendono il periodo di formazione e l’intero periodo di assenza dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo pari a quello di assenza. Durante il periodo di sospensione al medico in formazione verrà corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico.

 

A tutela della salute della donna e del nascituro la specializzanda esposta a radiazioni ionizzanti deve comunicare il proprio stato di gravidanza non appena accertato. Negli altri casi è suggerito di farlo il prima possibile.

L’interessata viene collocata in congedo di maternità a partire da due mesi prima della data presunta del parto (2+3).

In alternativa, il medico in formazione può decidere di usufruire del congedo di 5 mesi interamente dopo il parto, o della flessibilità (1 mese prima del parto + 4 dopo il parto), su specifica richiesta. Queste possibilità sono condizionate dall’attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro. La specializzanda deve rivolgersi alla Medicina del Lavoro dell’Azienda sanitaria in cui si trova.

 

CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) (link ancorato)

Sia il padre che la madre possono usufruire del congedo parentale, anche in forma cumulativa, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.

Il periodo di congedo parentale è pari a complessivi 10 mesi ed è articolato nel seguente modo:

  • alla madre lavoratrice per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • qualora vi sia un solo genitore (affido esclusivo, decesso, etc.) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
  • il limite del padre è elevato a 7 mesi qualora eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi; in questo caso il periodo complessivo fra entrambi i genitori di congedo parentale è elevato a 11 mesi.

I periodi di congedo parentale possono essere fruiti anche contemporaneamente da entrambi i genitori.

La madre può usufruire del congedo parentale solo al termine del periodo di Congedo di Maternità Obbligatorio, mentre il padre può usufruirne da dopo la nascita del figlio.

La richiesta del congedo parentale deve essere firmata dal Direttore della Scuola e deve essere inoltrata all’Ufficio Carriere Medici in Formazione Specialistica con un preavviso di almeno 5 giorni.

 

RIPOSI GIORNALIERI E ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO (link ancorato)

Il medico specializzando può inoltre usufruire di:

  • riposi giornalieri (cd. permessi per allattamento)
  • assenze per malattia del figlio

 

Il riposo giornaliero può essere fruito dal rientro in servizio e fino al compimento di un anno del bambino. Esso comporta una riduzione dell’orario di 2 ore giornaliere.

Il Ministero dell’Università ha precisato che se il medico è rientrato al 3° mese ed usufruisce delle due ore di riposo giornaliero fino al compimento di un anno del bimbo, dovrà recuperare 3 mesi di attività formativa non svolta per poter essere ammesso all’esami finale. Per il suddetto periodo verranno versati soltanto i 2/3 della quota variabile. Periodi inferiori non incidono ai fini del recupero.

La comunicazione dell’orario ridotto deve essere inoltrata all’Ufficio Carriere Medici in Formazione Specialistica.

Per ciò che riguarda le assenze per malattia del figlio, la legge distingue tra:

  1. figli di età fino a 3 anni: le assenze superiori a 40 giorni sospendono la formazione e devono essere recuperate;
  2. figli di età compresa tra 3 e 8 anni: non ci sarà sospensione della formazione perché le assenze potranno essere al massimo di 5 giorni all’anno.

L’assenza per malattia del bambino può essere fruita alternativamente dai due genitori.

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (link ancorato)

 

Il contratto del medico in formazione specialistica non è soggetto a imposte. Dunque, non è necessario compilare la dichiarazione dei redditi per la componente di reddito derivata dal contratto. Tale principio non si applica ad altre eventuali entrate.

Gli emolumenti derivanti dal contratto, sono esenti dall’IRPEF (D.LGS 368/99 art. 41 comma 1), in quanto assimilati ad una borsa di studio, e come tali non soggetti a tassazione per l’imposta sui redditi. Inoltre gli emolumenti sono esenti IRAP.

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA (link ancorato)

Il quadro normativo di riferimento è la legge 266/2005, in base alla quale ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni previste dalla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge 335/1995), riservata a lavoratori autonomi e parasubordinati, borsisti e dottorandi. Questo implica che una quota parte dello stipendio lordo viene versata al fondo di gestione separata INPS, direttamente dall’università all’INPS.

Agli specializzandi iscritti all’Ordine dei Medici, quindi iscritti obbligatoriamente anche l’ENPAM spetta il pagamento dell’aliquota ridotta, (il 17% dell’importo totale lordo dello Stipendio). In particolare, i 2/3 di questa percentuale (che sia 25 o 17%) dovranno essere versati dal datore di lavoro (cioè dall’Università), mentre 1/3 è a carico del medico specializzando. Per praticità anche la quota a carico dello specializzando viene detratta direttamente dello stipendio lordo e versata all’INPS dall’Università.

Contestualmente, lo specializzando versa i contributi dovuti all’ENPAM, la cassa previdenziale obbligatoria. Nella grande maggioranza dei casi si tratta dei soli contributi di quota A, stabiliti sulla base dell’età anagrafica.

RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI SPECIALIZZAZIONE (link ancorato)

La risoluzione anticipata del contratto è normata dall’articolo 37 comma 5 del D.Lgs. 368/99. In particolare, sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

a)    la rinuncia al corso di studi, su base volontaria, da parte del medico in formazione specialistica;

b)    violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

c)     le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto (12 mesi) in caso di malattia;

d)    il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

Ad ogni modo, in caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato (art. 37 comma 6).

 

 

CONTRIBUZIONE TASSE UNIVERSITARIE MEDICO IN FORMAZIONE (link ancorato)

 

Ogni Università stabilisce annualmente negli organi competenti la contribuzione tasse che spetta ai medici in formazione specialistica. La contribuzione tasse è finalizzata alla copertura  delle spese amministrative e delle spese didattiche sostenute da ogni ateneo.

TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL CONTRATTO (link ancorato)

 

Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle Università presso cui operano le Scuole di Specializzazione (art.39) ed è costituito “da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile; ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. La parte variabile non potrà eccedere il 15 per di quella fissa” (Legge 266/2005 art. 1 c. 300).

 

Attualmente, dal 2007, la quota fissa del trattamento economico, eguale per tutte le specializzazioni, è fissata a 22.700 euro lordi per ciascun anno e la parte variabile è fissata a 2300 euro per i primi due anni di specializzazione e 3300 dal terzo anno in poi. Non è prevista la tredicesima e la retribuzione aggiuntiva di indennità di guardia, notti e festivi.

 

 

POSSIBILITA’ LAVORATIVE E COMPATIBILITA’ CON CORSI DI ALTA FORMAZIONE (link ancorato)

 

Il D.LGS 368/99 (art. 40 c. 1) afferma che per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private.

Le attività consentite sono:

  • servizio di continuità assistenziale;
  • sostituzioni medico di medicina generale;
  • guardie turistiche;
  • attività intramoenia.

 

Inoltre, la scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione a più corsi universitari contemporaneamente come master o corsi di alta formazione.

 

CORSI DI DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (link ancorato)

 

È consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e dell’ultimo anno di un corso di specializzazione medica nel rispetto dei seguenti criteri generali:

  • la frequenza congiunta fra l’ultimo anno di specializzazione e corso di dottorato potrà avvenire solo se vi sia coincidenza fra sede di frequenza della specializzazione e sede di frequenza del dottorato;
  • lo specializzando iscritto all’ultimo anno può presentare domanda di immatricolazione al suddetto dottorato, allegando il nulla osta rilasciato dal Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base della compatibilità con l’attività della Scuola;
  • fino al termine del periodo di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

 

 

TUTELA ASSICURATIVA DEL MEDICO IN FORMAZIONE (link ancorato)

 

L’assicurazione per i medici in formazione specialistica è a carico dell’Azienda Ospedaliera dove viene svolta la loro formazione, coprendo anche la responsabilità civile contro terzi, “alle stesse condizioni del proprio personale” (art.41 c.3).

In caso la formazione avvenga al di fuori della rete formativa della Scuola, l’ente ospitante si deve fare carico dell’assicurazione.

L’assicurazione obbligatoria INAIL per la copertura degli infortuni è a carico dell’Università compreso l’onere della denuncia.

 

TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ATENEO (link ancorato)

 

Il trasferimento presso altro Ateneo è condizionato all’acquisizione del nulla osta dell’Università e della Scuola di Specializzazione di attuale iscrizione e del nulla osta dell’Università e della Scuola di Specializzazione ricevente. In caso di contratto finanziato dalla Regione o da altro soggetto, il trasferimento è condizionato al nulla osta del finanziatore. Non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.

Le università sono tenute a rilasciare il nulla osta sia in caso di perdita dell’accreditamento della Scuola sia per comprovati motivi (siano essi familiari o di salute).

Come specificato infatti in una nota: “indicazioni operative in materia di trasferimento degli Specializzandi delle Scuole di Specializzazione di area Sanitaria non accreditate” – della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione – Ufficio 7°- Scuole di Specializzazione della formazione superiore del MIUR, del 2017, in virtù dell’articolo 9, comma 2, del decreto Ministeriale 270 del 22 ottobre 2004: “nel caso di disattivazioni di corsi di studi, le Università assicurano comunque la possibilità per gli studenti iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati”. Nella suddetta nota, il MIUR specifica inoltre che: “qualora lo Specializzando iscritto ad una Scuola non più accreditata decidesse di voler presentare ad altro Ateneo apposita istanza di trasferimento volta ad accedere a un’altra Scuola di Specializzazione della stessa tipologia di quella frequentata, si ritiene che l’Ateneo cui lo specializzando è iscritto non possa negare il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate alla ridetta istanza di trasferimento (mancato accreditamento della Scuola di Specializzazione cui si è iscritti)”.

Qualora l’Ateneo non dovesse rilasciare il nulla osta, sarà possibile avviare un’azione legale, entro 60 giorni dal rigetto del nulla osta. Per procedere, basterà inviare via mail sia la richiesta formulata all’Ateneo “in uscita” con relativo provvedimento di rigetto che il nulla osta ottenuto dall’Ateneo “in entrata”.

La possibilità di ricevere un medico in formazione specialistica da altra struttura è subordinata al numero di posti assegnati sulla base dell’Accreditamento attribuitogli, a sua volta, tenuto conto  della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della Scuola stessa accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, nonché degli indicatori di performance formativa di cui al decreto n. 402/2017.

La documentazione richiesta per il trasferimento, è consultabile sulle pagina dell’Ateneo in questione.