Tutela fiscale del Medico in Formazione

PARTITA IVA (link ancorato)

 Come definitivamente ribadito a seguito dell’interpellanza ministeriale DGPROF/1/p/1.8.d.n.1. del 12/08/2014 è possibile essere titolari di Partita Iva durante la formazione specialistica. Secondo tale interpellanza è consentito al corsista il mantenimento o la nuova apertura della partita IVA per “svolgere tutte le attività rientranti nei compiti del medico previste dall’ACN, ivi comprese il rilascio di certificazioni a titolo gratuito e a pagamento” entro gli incarichi di sostituzione dei medici di Assistenza Primaria (Guardia Medica, Medico di Medicina Generale e Guardia Turistica) oppure attività intramuraria per i titoli già in possesso in accordo con l’azienda. Si precisa inoltre, che per ogni professionista iscritto ad un albo od ordine non esiste in teoria l’attività occasionale, per cui dovrebbe essere titolare di Partita Iva a prescindere. Nonostante questo, molti medici con un basso reddito, preferiscono la ritenuta d’acconto.

 

Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, l’incarico assegnato alla guardia medica per le sostituzioni è a tempo determinato e quindi provvisorio, considerando che può cessare in ragione del rientro del medico titolare dell’incarico a tempo indeterminato. Il tipo di rapporto che si instaura tra l’ASL ed il medico sostituto è quindi inquadrabile come rapporto di lavoro autonomo, con la conseguenza che è obbligatorio aprire partita IVA ed emettere fattura al fine della percezione del compenso stabilito.

 

PRESTAZIONI OCCASIONALI (link ancorato)

 

Non è possibile eseguire prestazioni occasionali, se inerenti la propria professione. Le prestazioni occasionali sono regolamentate dalla legge Biagi, D.Lgs. 276/2003, in base alla quale per determinate categorie è possibile effettuare delle “prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro”(art. 61 comma 2). I medici specializzandi sono esclusi dalle categorie che possono effettuare prestazioni occasionali. Infatti il comma 3 dell’art. 61 del suddetto decreto cita “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali […]”.
Pertanto non è possibile effettuare alcuna attività medica ricevendo compenso  come prestazione occasionale.
La mancata osservanza di tale disposizione può essere causa di risoluzione anticipata del contratto, come previsto all’art. 37 comma 5. (Fonte: https://www.uniroma1.it/it/pagina/faq-medici-specializzandi).