Dopo il CFSMG

Graduatoria aziendale

Dopo quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria regionale definitiva le Aziende, secondo l’ultimo Accordo Collettivo Nazionale (ACN 2018), pubblicano sul loro sito i bandi al fine di creare le graduatorie di disponibilità aziendale. Da tali graduatorie le Aziende attingono per l’assegnazione degli incarichi provvisori a tempo determinato o di sostituzione di CA o AP (trimestralità di guardia medica, turni volanti oppure sostituzioni di assistenza primaria se la sostituzione è di durata superiore a un mese).

Tale pubblicazione avviene (in assenza di specifiche diverse in sede di Accordo Integrativo Regionale) entro il 15 Dicembre (poiché la Graduatoria Regionale Definitiva viene generalmente pubblicata entro il 30 Novembre).

Secondo ACN 2018 possono partecipare alle graduatorie di disponibilità aziendale e quindi all’assegnazione degli incarichi provvisori a tempo determinato le seguenti figure professionali in ordine di priorità:

  • medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio;
  • medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, per il solo affidamento di sostituzione:

  • medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale;
  • medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994 (che vuol dire tutti i neoabilitati);
  • medici iscritti ai corsi di specializzazione.

Una volta inseriti nelle graduatorie di disponibilità aziendale (che possono essere talora uniche, talora multiple a seconda della Regione) si è papabili per l’assegnazione di incarichi provvisori a tempo determinato o di sostituzione.

Graduatoria Regionale

La Graduatoria Regionale è la graduatoria attraverso la quale si può accedere agli incarichi a tempo indeterminato di C.A. (la cosiddetta “titolarità di guardia medica”) e di AP (ovvero l’agognata “convenzione di assistenza primaria”).

Secondo l’articolo 15 dell’ACN 2009, poi modificato in sede di ACN 2018, al fine di essere iscritti alla graduatoria regionale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente all’UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti;
  • iscrizione all’Albo professionale;
  • titolo di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni. 

Possono altresì presentare  domanda di inserimento in graduatoria regionale i medici che nell’anno acquisiranno il titolo di formazione, a patto che il titolo venga conseguito entro il 15 settembre.

La presentazione della domanda deve avvenire entro il 31 Gennaio secondo le norme previste dall’Assessorato alla Sanità della Regione nella quale si vuole concorrere.

La graduatoria provvisoria, secondo l’ACN vigente, dovrebbe essere resa pubblica entro il 15 Settembre dello stesso anno, data a partire dalla quale è possibile presentare domanda di riesame della propria posizione nel caso venissero riscontrate anomalie.

La domanda di riesame può essere presentata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Entro il 30 Novembre quindi le Regioni provvedono alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Come precedentemente specificato per le graduatorie di disponibilità aziendale la realtà italiana conosce molte differenze di efficienza burocratica che fanno si che queste date siano più o meno flessibili a seconda di dove si vive. La graduatoria regionale è valida solo per l’anno in corso ed è utile ad accedere agli incarichi a tempo indeterminato di CA o AP.

Al calcolo del punteggio concorrono titoli di servizio e titoli accademici e di studio.

In base all’Art. 3 dell’ACN 2018 che aggiorna l’articolo 16 dell’ACN 2009, ognuno di questi titoli dà un punteggio. Per approfondimenti rimandiamo alla consultazione dello stesso ACN.

Aree carenti

Ogni anno, secondo l’ACN, le Regioni calcolano, sulla base del rapporto ottimale e dei pensionamenti, quanti medici di medicina generale sono necessari a livello regionale e, entro la fine di marzo, pubblicano sul bollettino ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali vacanti sia per l’assistenza primaria che per la continuità assistenziale. Questi ambiti territoriali vacanti comunemente denominati “ambiti carenti” sono le zone territoriali nelle quali sarà possibile assumere un incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o continuità assistenziale.

Una volta che la Regione ha pubblicato gli ambiti carenti gli aspiranti hanno venti giorni per presentare la domanda dal momento dell’uscita del bando. Possono partecipare al bando:

  1. Per trasferimento medici che abbiano già un incarico a tempo indeterminato nell’ambito della stessa regione (ma solo dopo un certo tempo dall’assunzione del precedente incarico, questo tempo è di tre anni per l’assistenza primaria e due anni per la continuità assistenziale. Inoltre è possibile concorrere per trasferimento solo fino ad un terzo dei posti previsti dal bando per le aree carenti di AP e metà di CA)
  2. Medici iscritti alla graduatoria regionale;
  3. Medici che abbiano acquisito il diploma del CFSMG dopo il gennaio dell’anno per cui desiderino concorrere (data di scadenza della domanda per l’inserimento in GR) ma entro il 15 settembre ed abbiano fatto richiesta di inserimento in graduatoria regionale con autocertificazione del possesso del titolo.

I medici di cui al punto A sono graduati in ordine di anzianità di incarico a tempo indeterminato.

I medici di cui al punto B sono graduati con i seguenti punteggi secondo quanto riportato in ACN 2018:

  • punteggio riportato nella graduatoria regionale;
  • punti 5 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico;
  • punti 20 ai medici residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico.

I medici di cui al punto C sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea.

In caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui alle lettere A e B sono graduati nell’ordine della minore età anagrafica, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea.

La Regione interpella prima i medici di cui alla lettera A e, successivamente, i medici di cui alla lettera B sulla base delle percentuali di riserva (leggi dopo) ed infine i medici di cui alla lettera C con priorità di interpello per i residenti nell’ambito carente, nell’Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.

Per l’assegnazione degli incarichi di cui alla lettera B le Regioni riservano una percentuale, calcolata sul numero complessivo di incarichi a livello regionale:

  • 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;
  • 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina generale.