Presentato importante emendamento per revisione del sistema di selezione per l’accesso ai corsi di formazione specifica in #MedicinaGenerale

Il SIGM guarda con estremo favore all’iniziativa dei parlamentari PD (prima firma On. Crimì) che con l’emendamento approvato in commissione cultura stanno cercando di introdurre attraverso lo strumento normativo della legge di stabilità la graduatoria unica per i concorsi per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione di area medica.

Con questa modifica normativa, ispirata dal Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG) del SIGM (leggete qui la richiesta di agosto 2015) e fortemente voluta sia da SIGM che dal Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi (CNAS), si avrà una notevole semplificazione delle procedure concorsuali e dell’assegnazione di contratti e borse, portando a conclusione i principi che nel 2013 portarono all’avvento del concorso nazionale di accesso al post laurea. In tal modo si potrà prevenire il patologico fenomeno della perdita di borse e contratti dovute allo “shift last minute” in caso di concorrenti posizionatisi in posizione utile in entrambe le graduatorie nonché problematiche legate alle decisioni della giustizia amministrativa che hanno ammesso in molte regioni concorrenti in sovrannumero compromettendo spesso la qualità della formazione dei corsisti.

“Ora l’emendamento dovrà essere votato in commissione bilancio per poter entrare nell’articolo della legge di stabilità” – ricorda in una nota il collega e On. Filippo Crimì.

Ecco il testo dell’emendamento:

AC 3444

Emendamento

Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:

Comma 138 bis

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

“ART. 25

1. Le regioni e le province autonome ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell’ambito delle risorse disponibili.

2. La prova di selezione avviene come definito dall’art. 36 del presente decreto legislativo.

b) l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“ART. 28

1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che ne comunicano al Ministero della salute il piano.”.

c) l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

“ART. 29

1. Al termine del triennio una commissione formula il giudizio finale, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal presidente dell’ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall’ordine, da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.”.

d) all’articolo 36, comma 1:

1) dopo le parole “modalità per l’ammissione alle scuole di specializzazione” aggiungere “ed ai corsi specifici in medicina generale”;

2) Dopo le parole “ricerca scientifica e tecnologica” sono aggiunte le seguenti “, sentito il Ministro della salute,”;

3) la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per i corsi formazione specifica di medicina generale, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;

4) la lettera d) è sostituita con la seguente:

d) all’esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità o ai corsi formazione specifica di medicina generale nelle sedi prescelte,  in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 757, comma 2, del codice dell’ordinamento militare,  di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”.

 

CRIMÌ, COSCIA, LENZI, GELLI, D’OTTAVIO, ASCANI, BLAZINA, BONACCORSI, BOSSA, CAROCCI, COCCIA, DALLAI, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, NARDUOLO, GHIZZONI, ORFINI PES., RAMPI, ROCCHI, SGAMBATO, VENTRICELLI

 

Il Dipartimento Medicina Generale (SIMeG) del SIGM

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