Cosa cambia per i giovani medici con l’entrata in vigore della Riforma Fornero (Legge 92/2012): Incremento Aliquota Contributiva INPS: è venuto il momento di fare chiarezza!

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Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie confuse e contraddittorie circa l’interessamento della categoria dei giovani medici in formazione specialistica dall’aumento contributivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’INPS, motivo per il quale proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Entra in vigore il 18 luglio (almeno per alcune parti) la legge 92/2012 (ribattezzata Riforma Fornero), la riforma del mercato del lavoro fortemente voluta dal governo tecnico in carica anche a seguito della richiesta di riforme strutturali avanzata all’Italia dagli altri stati membri dell’UE. Si tratta della terza di una serie di interventi che dovevano essere strutturali e risolutivi, ma che si inseguono, modificandosi, da tre lustri: il “Pacchetto Treu” (legge n. 196 del 1997), la “Legge Biagi” (legge n. 30 del 2003), e ora la “Riforma Fornero”.

In effetti la riforma dispone in maniera progressiva l’aumento contributivo per tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’INPS[1] (e quindi anche i medici specializzandi), fino a raggiungere l’aliquota a regime (nel nostro caso il 24%) a decorrere dall’anno 2018. (si tratta di una modifica all’articolo 2 comma 57 della Riforma Fornero del mercato del lavoro).

Ricordiamo che, per effetto delle modificazioni legislative apportate negli ultimi mesi (Legge 12/11/2011 n. 183 art. 22 comma 1), a decorrere dal 01/01/2012 erano già state innalzate le aliquote previdenziali di tutti gli iscritti alla gestione separata INPS in misura dell’1% (nel nostro caso passando dal 17% al 18%)[2].

In definitiva, secondo la riforma, ci sarà un progressivo innalzamento dell’aliquota dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS fino ad un massimo di 6 punti percentuali da raggiungere nel 2018. Il tutto a decorrere dal 2013 con l’obiettivo di entrare a pieno regime nel 2018.

Trattandosi di un provvedimento strutturale che è per definizione legato ad un profilo contributivo e non alle singole categorie (tocca infatti quasi 1 milione di posizioni attive, di cui circa 350.000 professionisti con partita Iva, e non soltanto i medici in formazione specialistica), non è tecnicamente possibile chiedere una esenzione selettiva dall’aggravio per una singola categoria. Ciò comunque non esime dal rappresentare il profondo disappunto per il fatto che il contratto di formazione rischi di venire sempre più penalizzato.

Tale determinazione, aldilà delle dinamiche di sistema, non ci esime inoltre da una riflessione sull’iniquo duplice inquadramento previdenziale degli specializzandi, che questo Segretariato sta cercando di superare e contrastare con iniziative di sensibilizzazione delle Istituzioni. Questo è il punto e vi invitiamo a diffidare da chi fornisce delle versioni lontane dalla corretta interpretazione dei fatti, indirizzando un legittimo malcontento verso piani sindacali strumentali a finalità diverse da quelle della categoria degli specializzandi.

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Difatti, è bene ricordare, che il medico o l’odontoiatra per il solo obbligo d’iscrizione all’albo professionale è già iscritto d’ufficio alla Quota A del Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM. Nel periodo in cui frequenta il corso di specializzazione non conosce ancora con certezza quale sarà la sua collocazione professionale e, conseguentemente, il relativo regime previdenziale.

Considerando però che la maggior parte degli specialisti intraprenderà una carriera nel pubblico impiego (ASL, Università, Regioni, ecc.) e data l’abolizione dell’INPDAP (per effetto dell’art. 21 della Legge 214/2011, conversione in legge del D.L. 201 del 06/12/2011 “Decreto salva-Italia”) appare chiaro che l’unica gestione, che possa garantire continuità ed omogeneità contributiva ai medici italiani è quella ENPAM, alla quale tutti i medici sono obbligatoriamente iscritti all’atto dell’immatricolazione all’Albo provinciale ed alla quale sono tenuti a contribuire sino al compimento dell’età prevista per il pensionamento. D’altro canto anche chi volesse intraprendere la strada della convenzione o della libera professione rimarebbe iscritto all’ENPAM. Nondimeno anche chi dovesse, in un futuro, rimanere inquadrato all’interno dell’INPS difficilmente contribuirebbe alla Gestione Separata, ma ai più onerosi fondi dei lavoratori dipendenti.

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Pertanto, solo il versamento presso tale gestione della contribuzione relativa alla formazione specialistica può garantire in ogni caso l’ottimale utilizzo ai fini pensionistici del flusso contributivo, evitando la costituzione di spezzoni assicurativi di precaria valorizzazione.

Non si comprende pertanto perché in passato si sia commesso il “peccato originale” di aver creato un duplice inquadramento previdenziale per gli specializzandi, legando il contratto di formazione alla svantaggiosa Gestione Separata INPS. Sorge il legittimo sospetto che il mondo sindacale medico, nel 2006 (anno di applicazione del contratto di formazione) molto ben rappresentato nella compagine di Governo, abbia voluto a quel tempo privilegiare l’interesse delle generazioni più anziane a discapito di quelle dei giovani che si stavano affacciando alla formazione specialistica.

Invitiamo tutti i colleghi, alla luce di questa verità storica, a diffidare da quanti a quello stesso mondo sindacalista si riconducono “intersindacalizzandosi”; gli stessi colleghi che, probabilmente tratti in inganno dai condizionamenti di una situazione di subalternità ad alcune sigle sindacali, a quel tempo si sono chiaramente schierati a favore dell’inquadramento degli specializzandi nella Gestione Separata INPS.

Chiediamo pertanto pubblicamente che tutte le sigle associative e sindacali prendano posizione a favore dell’inquadramento esclusivo degli specializzandi in ENPAM, con delle modalità che dovranno essere oggetto di un confronto tecnico preliminare con il Ministero del Lavoro ed i vertici della Fondazione Enpam.

IL DIPARTIMENTO SPECIALIZZANDI (S.I.M.S.)


[1] Il contributo per la Gestione separata è il contributo dovuto all’Inps, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335 del 1995), dai lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica.

Tale contributo confluisce in una Gestione separata ed ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.

Come ci siamo arrivati: La Finanziaria 2006 (art. 1, c. 300) ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dall’ anno accademico 2006/2007, dei medici con contratto di formazione specialistica. 
Dopo alterni orientamenti sull’obbligo contributivo di tali soggetti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su parere conforme del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito che, alla stregua di tutti gli altri iscritti alla Gestione Separata, sono assoggettati:

  1. all’aliquota ridotta, se sono già iscritti alla cassa professionale;
  2. all’aliquota piena in caso contrario.

Il contributo dovuto si calcola sui compensi percepiti dal medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso. 
Il trattamento economico è disciplinato dal D. lgs 368/99 (come modificato dalla Finanziaria 2006) ed è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, ed una parte variabile; viene corrisposto in rate mensili posticipate dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

Maggiori info su: http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b5773%3b6118%3b6196%3b6265%3b6293%3b6301%3b&lastMenu=6301&iMenu=1

[2] Ricordiamo che ai sensi della Legge 335 del 08/08/1995 gli iscritti alla gestione separata INPS vengono distinti in due tipologie, ovvero (1) soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati; (2) soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati ( = medici specializzandi). L’aliquota per la prima categoria di era determinata nel 26,72%, mentre per la seconda nel 17%. Chiaramente tutti i medici sono iscritti alla Fondo di Previdenza generale, quota A dell’ENPAM dal momento stesso in cui risultano iscritti all’Ordine dei Medici, rientrando dunque tutti nella seconda categoria. Le rideterminazioni delle aliquote hanno dunque previsto per gli specializzandi un incremento al 18%, del quale specializzandi, dottorandi ed  assegnasti hanno avuto riscontro, in forma di detrazione, a partire dal primo stipendio del 2012.

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