Aspetti medico-legali

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È sovente imbattersi nella cronaca giudiziaria dei principali quotidiani locali e nazionali in casi di presunta mala sanità in cui si ritrovano coinvolti loro malgrado i medici specializzandi lasciati a ricoprire guardie senza il supporto del medico strutturato. Di seguito vengono riportati tutti gli elementi utili a suggerire ai medici in formazione i comportamenti corretti da adottare al fine di prevenire una loro sovraesposizione di interesse medico legale.

In generale si possono configurare tre differenti quadri operativi, cui corrispondono differenti graduazioni della responsabilità:

1)   responsabilità totale: è il caso dello specializzando che assume pienamente ed autonomamente un compito che si conclude con evento infausto; in tal caso, la responsabilità è concretamente attribuibile allo specializzando che ha assunto la posizione di garanzia richiesta dalla giurisprudenza;

2)   insussistenza di responsabilità: è il caso dello specializzando che agisce senza alcuna possibilità di scelta (né operativa, né scientifica) eseguendo semplici atti che, autonomamente, non incidono sull’intera attività terapeutica decisa dal tutor;

3) responsabilità graduata: l’ipotesi più ricorrente è quella dell’operazione effettuata in equipe; in tal caso si può ravvisare responsabilità in compartecipazione (ex art. 113 Cod. Pen.) da parte di tutti i singoli operatori, ma la minore esperienza del discente potrà incidere su una riduzione in sede di condanna.

Giova ricordare sin da subito l’esclusione dai compiti dello specializzando di qualsivoglia attività di tipo amministrativo, quale:

  • Richiesta degli esami, in quanto atto rapportuale tra due strutture con risvolti economici
  • Certificazione dell’esame obiettivo per gli usi di legge
  • Emissione dei documenti di dimissione

Se l’impegno clinico, con finalità formative, è certamente incluso nei doveri dello specializzando, è di tutta evidenza che la sua funzione in quel momento ha dei limiti (quelli connessi con la componente amministrativa), che impongono quanto meno una collaborazione con chi è autorizzato a svolgerli.

Il medico in Formazione, in termini medico legali e giurisprudenziali, nel momento in cui “prende in carico” un paziente è responsabile degli atti conseguenti, ed in caso di esiti avversi, dunque, non potrebbe sottrarsi da responsabilità, adducendo a propria discolpa la giustificazione di non essere stato affiancato dallo strutturato/tutor, o di avere effettuato la prestazione oltre il monte ore  stabilito dal tempo pieno.

Nessun atto medico deve quindi essere effettuato senza il supporto del tutor ed in ogni caso tanto per la compilazione della cartella clinica quanto per la richiesta di prestazioni diagnostiche lo specializzando deve limitarsi a controfirmare quanto sottoscritto dallo strutturato.

Lo specializzando inoltre ha il dovere di dissociarsi per iscritto in cartella se non dovesse concordare la prestazione decisa dallo strutturato; diversamente si assumerebbe di fatto la responsabilità dell’atto medico “imposto”.

Il medico in formazione quindi non deve in alcun modo provvedere alla copertura delle guardie in assenza del medico strutturato divisionale fisicamente presente. Tale affermazione trova fondamento nelle seguenti citazioni:

– Art. 16 CCNL: “Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri è garantita … mediante: la guardia medica di U.O. o tra U.U.O.O. appartenenti ad aree funzionali omogenee e dai srvizi speciali di diagnosi e cura…” Il servizio di guardia è dunque assicurato da tutti i dirigenti medici in servizio.
– Risposta del MIUR n° prot. 356 del 7 Febbraio 2007 a quesiti posti dal SIMS: “Sull’espletamento del tirocinio pratico, previsto dall’ordinamento della scuola di specializzazione, il medico in formazione specialistica  deve svolgere un numero di ore pari  a quello svolto da un medico del S.S.N. a tempo pieno per attività di servizio.   Inoltre  le attività pratiche svolte dai medici in formazione specialistica  devono essere eseguite sempre sotto la guida di un tutore, come peraltro prevede il D.M. 5/5/1995 e, altresì, l’ art. 40, D.Lgs. n. 368/1999: infatti tali attività non sono assimilabili all’attività professionale autonoma del medico dipendente dall’azienda sanitaria ove si opera”. 

Rapporto di Garanzia
Lo specializzando, pur guidato e controllato da un tutor, deve sempre tener presente che stabilisce un rapporto col paziente, tecnicamente definito di Garanzia.

Il Rapporto di Garanzia si fonda sulla corretta comunicazione al paziente da parte del medico in formazione di come il proprio ruolo in quel momento sia finalizzato alla formazione e pertanto non sostitutivo del personale strutturato, unicamente titolo e preposto all’erogazione di prestazioni specialistiche; ciò nell’ambito di una più ampia informazione al malato intesa quale preciso diritto di questi, al fine di evitare che lo stesso paziente richieda prestazioni specialistiche a chi ancora specialista non è.

Responsabilità Civile
Si configura in relazione all’esecuzione di mansioni amministrative a qualsivoglia natura: non a caso il datore di lavoro (Aziende Sanitarie presso le quali viene svolta l’attività formativa) è tenuto a provvedere a una copertura assicurativa degli specializzandi in termini completi con l’esclusione delle responsabilità derivanti da atti di valore amministrativo.

Responsabilità Penale
Il medico in formazione – come ogni medico abilitato alla professione – risponde personalmente secondo parametri di valutazione dell’imperizia, dell’imprudenza, della negligenza, nonché dell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline impiegati per ogni caso

Responsabilità degli Altri Attori
Il D.Lgs 368/1999 modificato stabilisce cheI tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire, sono concordati dal Consiglio della scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale”.

In relazione alle tipologie di evenienze sopra riportate, è ravvisabile pertanto l’addebito di Culpa in eligendo et in vigilando per i Responsabili delle U.U.O.O., per i Direttori Scuole, per la Direzione Sanitaria, tutti attori responsabili del percorso formativo-assistenziale professionalizzante del medico in formazione.

Osservatorio Medico Legale Giovani Medici
Il S.I.G.M. ha creato uno spazio interattivo dedicato al supporto dei Giovani Medici, in formazione ed operatori del SSN, per affrontare le delicate problematiche medico – giuridiche legate all’esercizio della professione ed alla Responsabilità professionale e per diffondere nella categoria la cultura della Gestione del Rischio Clinico.

Tutti gli utenti registrati al sito www.giovanemedico.it possono partecipare ad appositi forum tematici ospitati su www.giovanimedici.com, al fine di confrontarsi con i nostri consulenti medico legali e con colleghi di altre branche su esperienze personali, casi specifici e dubbi derivanti dalla pratica dell’attività medico-chirurgica; gli utenti possono inoltre inserire documenti, sentenze, riferimenti legislativi ed ogni altra informazione utile ad affrontare le specifiche tematiche trattate.

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