Contratto

Il contratto di formazione è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

 Schema-tipo del contratto

Lo schema-tipo del contratto (Allegato G) è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con i Ministri della Salute, del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione.
Lo schema-tipo del contratto di formazione specialistica è stato adottato, dopo il controverso passaggio in Conferenza Stato – Regioni del 19 Aprile 2007, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007.

 Adozione e sottoscrizione del Contratto

A decorrere dall’A.A. 2006/2007 è entrato in vigore il D.Lgs n. 368/1999, modificato dalla legge n. 266/2005 e quindi deve essere attuato il “contratto di formazione specialistica” previsto per tutti gli specializzandi in formazione; ovviamente il D.Lgs. n. 257/1991, viene abrogato.

La Direzione Generale per l’Università – Ufficio II del M.I.U.R. (Allegato C), rispondendo ad alcuni dei Quesiti posti dal S.I.M.S. con lo spirito di fare chiarezza in merito ad alcuni risvolti applicativi conseguenti all’entrata in vigore del D.Lgs 368/1999, modificato dalla legge n. 266/2005, ha precisato che: ”Il D.Lgs. n. 368/1999 è entrato in vigore a decorrere dall’A.A. 2006/2007, quindi la normativa ivi contenuta deve essere applicata  nel citato riferimento temporale. Il contratto di formazione specialistica non è altro che un contenitore formale  di tutte le normativa esplicitata nel D.Lgs. n. 368/1999”.

La complessa definizione dell’iter contrattuale si articola in tre momenti, a cui fanno da contro altare nell’ordine i tre seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 1) D.P.C.M. relativo alla parte economica; 2) D.P.C.M. relativo allo schema tipo del contratto; 3) D.P.C.M. relativo alla ripartizione delle somme alle Università.
Dal momento della pubblicazione del secondo D.P.C.M., tutta la procedura per la sottoscrizione del contratto di formazione è a totale appannaggio delle amministrazioni universitarie periferiche, che devono provvedere alla definizione e comunicazione dei tempi e delle modalità della sottoscrizione da parte di tutti gli iscritti, con precedenza a quelli dell’ultimo anno di corso, che si avviano a concludere il loro corso di studio, ed ai neoimmatricolati.

 Risoluzione anticipata del contratto

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia
(A tal proposito la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 aprile 2007 ha auspicato che in caso di grave e giustificata assenza per malattia oltre il termine di anno, in presenza della dovuta disponibilità economica, si possano prevedere eccezioni alla norma tali da consentire il reinserimento senza incorrere nella risoluzione del contratto);
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

N.B.: In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

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