TORNA ALLA RIBALTA L’EX “DDL FAZIO” RIVISITATO: NUOVO TENTATIVO DI USARE GLI SPECIALIZZANDI COME TAPPABUCHI DEL SSN?

Arriva al Senato una versione riveduta dell’ex “ddl Fazio” , riproponendo l’articolo recante “Disposizioni in materia di formazione medico specialistica” che prevederebbe il passaggio su base volontaria dei medici specializzandi dell’ultimo biennio nella attività delle strutture ospedaliere del SSN; il SIGM chiede che l’attività dei medici specializzandi rimanga integrativa e mai sostitutiva di quella degli strutturati, purchè nel quadro di una più ampia riforma del sistema formativo pre postlauream. No allo sfruttamento degli specializzandi, si ad una loro valorizzazione!

 

 Care Colleghe e cari Colleghi,

il Ministero della Salute ha trasmesso il nuovo testo del ddl AS 2935, conosciuto come “ddl Fazio”, alla Commissione Igiene e Sanità. Molteplici le iniziative proposte in continuità con il “Decreto Balduzzi” che ridisegnano completamente il vecchio testo, redatto esattamente un anno fa a firma dell’ex MinistroFazio. Resta pressoché inalterata l’equivoca formulazione dell’articolo recante “Disposizioni in materia di formazione medico specialistica” (art. 12) che nello specifico introdurrebbe la possibilità volontaria per gli specializzandi senior, iscritti all’ultimo biennio del corso di specializzazione, di essere inseriti nelle attività delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa senza riconoscimento alcuno. Verrebbe anzi introdotta la graduale assunzione, fino alla completa autonomia nell’ultimo anno del corso, delle responsabilità assistenziali.

Teniamo a sottolineare, onde evitare facili allarmismi, che il testo in questione è stato inviato all’attenzione della Commissione Igiene e Sanità del Senato, ma non in sede deliberante, quindi si prospetterebbe un iter non breve, verosimilmente non compatibilecon “l’aspettativa di vita” del presente Governo.

 

Nel ricordare che la rete formativa delle scuole di specializzazioneè stata prevista già nel 1999 nell’articolo 35 del decreto legislativo n.368 e, pertanto, il comma 1 dell’articolo 12 di questo nuovo testo predisposta dal Ministero della Salute non fa altro chesottolineare quanto scarsa risulti l’applicazione reale delle normative vigenti, l’Associazione dei Giovani Medici (SIGM) è pronta al confronto con il Governo ed il Parlamento, al fine discongiurare che le riforme annunciate non siano il frutto dinecessità contingenti di carattere economico e di una volontàdi sopperire alle carenze negli organici del SSN senzaricorrere a nuove assunzioni attraverso pubblici concorsi mache, al contrario, si apra un tavolo per un serio progetto dirivisitazione dell’attuale sistema formativo pre e post laureamin medicina che necessita, mai come ora, di un’implementazionedi percorsi formativi integrati università-ospedale-territorio.

 

Difatti, al fine di favorire l’allineamento al contesto UE dei tempi medi di crescita professionale, il S.I.G.M. ha sempre guardato con interesse alla proposta di evoluzione del contratto di formazione medico specialistica in contratto di formazione-lavoro in corrispondenza degli ultimi anni del corso di specializzazione. Soltanto questa formulazione comporterebbe una crescente autonomia di esecuzione dei compiti assistenziali all’interno delle ASL e delle Aziende Ospedaliere, nonché l’introduzione di giuste tutele previdenziali e medico legali, oltre che dei diritti fondamentali (quali ferie, malattia, gravidanza, riposo compensativo e radiologico, etc.), al pari di quanto avviene negli altri contesti UE. Ma tale ipotesi sarebbe sostenibile per le generazioni future, ovvero laddove il sistema formativo universitario del medico, aperto alla rete del SSN, divenisse pienamente professionalizzante a partire dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

 

Sia chiaro che il S.I.G.M. non avallerà mai uno scenario potenzialmente svantaggioso per le giovani generazioni di medici, soprattutto per quanto attiene alle prospettive occupazionali dei tanti colleghi precari di oggi e dei futuri colleghi specialisti del domani.

 

Ecco il testo completo dell’Articolo 12 recante “Disposizioni in materia di formazione medico specialistica”

 

1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica, ammessi al biennio conclusivo del corso, all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, comunque senza mutamento della natura giuridica del rapporto di formazione specialistica e fermo restando che il relativo contratto non può dare in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del predetto Servizio sanitario nazionale né all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con lo stesso. La valutazione finale del medico in formazione specialistica resta di competenza della scuola di specializzazione.

2. L’inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su base volontaria, non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi, e comporta la graduale assunzione, fino alla completa autonomia nell’ultimo anno del corso, delle responsabilità assistenziali secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione.

3. L’accordo di cui al comma 1 disciplina altresì la partecipazione del medico in formazione alle attività ordinarie delle unità operative di assegnazione, nonché le modalità per consentire l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai medici in formazione alla data dell’accordo medesimo.

4. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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