SENTENZA STORICA IN CORTE DI APPELLO: LA PRESIDENZA CONSIGLIO CONDANNATA ALLA RIDETERMINAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DEI MEDICI EX SPECIALIZZANDI 1994-2006

In una nota del coordinamento nazionale del network legale, i coordinatori avvocati Francesco Caronia e Giuseppe Pinelli esprimono “viva soddisfazione per la nuova vittoria che fa seguito alle sentenze positive già ricevute dallo stesso patrocinio avanti i Tribunali di Torino, Novara, Ferrara, Brescia, Siena e Pisa”. I legali esprimono “ancora più grande soddisfazione per il valore fondamentale della decisione della Corte meneghina che è il primo giudice di merito, per di più in grado di appello, a riconoscere il ragionamento della Cassazione in merito al meccanismo di adeguamento”. Il network di legali, coordinato dagli Avv.ti Caronia e Pinelli, rappresenta attualmente oltre 6.000 medici specializzandi in analoghe procedure avanti Tribunali e Corti d’appello su tutto il territorio nazionale ed “auspica ed esprime viva e rinnovata fiducia che anche questi collegi si adeguino all’intepretazione della Cassazione e riconoscano per tutti i medici specializzandi il diritto all’adeguata remunerazione”. Il coordinamento nazionale afferma quindi che questa “è una buona notizia per tutti quei medici che hanno frequentato le scuole negli anni dal 1994 al 2006 e non hanno ancora ottenuto giustizia”.

Ai medici che si sono specializzati nel periodo tra il 1993 e il 2007 non è stata garantita l’”adeguata remunerazione” sancita dalla Direttiva 93/16/CE. In tale periodo i medici specializzandi hanno ricevuto la borsa di studio di cui al D.lgs. 257/91 – “bloccata” al valore del 1992 – senza l’applicazione del meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 6 del D.lgs. 257/91.  Il principio comunitario dell’”adeguata remunerazione” doveva essere garantito in Italia mediante un meccanismo di adeguamento delle borse di studio, comprendente la sua indicizzazione annuale per l’adeguamento al costo della vita nella misura del tasso programmato di inflazione e la sua rideterminazione triennale in funzione perequativa in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico neoassunto dipendente dal SSN. Tale meccanismo di adeguamento è stato utilizzato solo per l’anno 1992 e da allora l’emolumento è rimasto bloccato fino al 2006. La Corte milanese si è rifatta alla recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., 29/10/2012 n. 18562 la quale ha rilevato che la parte di meccanismo di adeguamento relativo alla rideterminazione triennale è rimasto pienamente in vigore nel periodo tra il 1994 e il 2007.  Il Legislatore ha sospeso dal 94 al 2006, con varie leggi giustificate della tutela del bilancio pubblico, il meccanismo di indicizzazione annuale per l’adeguamento al costo della vita. Incredibilmente però il Legislatore “si è dimenticato” di emettere qualsiasi provvedimento “sospensivo” sulla parte di meccanismo di adeguamento inerente la rideterminazione triennale.  In altre parole i medici specializzandi, nel periodo tra il 94 e il 2006, avrebbero dovuto ricevere una borsa di studio il cui valore doveva essere ogni tre anni riparametrata rispetto alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del SSN, così da agganciare la remunerazione degli specializzandi agli incrementi contrattuali conseguiti dal personale medico dipendente anche per evidenti ragioni di parità di trattamento rispetto ad analoghe mansioni svolte.

Il Consiglio Esecutivo SIGM

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