DECRETO CALABRIA: OVVERO, “SE NON TROVIAMO NESSUNO CI METTIAMO LO SPECIALIZZANDO”

Alla Camera è stato approvato il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (il cosiddetto “Decreto Calabria”) recante oltre a misure emergenziali per la regione Calabria anche modifiche urgenti in termini di formazione post-lauream.

In particolare, è stato approvato l’emendamento 12.200, che prevede che, fino al 31 dicembre 2021, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) possano procedere all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale gli specializzandi agli ultimi due anni, utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi da dirigente medico, per i quali era stata aperta la partecipazione dalla Legge di Bilancio 2018 (anche se, originariamente, solo per gli specializzandi all’ultimo anno)

Si specifica poi che “gli specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al relativo trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte” e che “essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività pratiche professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato.”

Sulla carta, l’assunzione progressiva di responsabilità è un concetto giusto e condivisibile, anzi auspicabile come descritto dal d.lgs 368/99.

Ma di preciso, come potrà essere messo in pratica? Come sarà possibile valutare le competenze degli specializzandi se ad oggi non esistono dei piani formativi nazionali per ogni singola scuola di specializzazione? Gli unici obiettivi formativi esistenti sono racchiusi, per ogni specializzazione, in due pagine generiche del DIM 68/2015. In altri paesi, per esempio, esistono curricula standardizzati di più di 300 pagine per disciplina.

Chi certificherà cosa, se tra Scuole esistono ancora enormi differenze formative?

Allo stato attuale, l’unica condizione che si verificherà sarà un placet discrezionale del Direttore di Scuola dato assieme ai tutor di reparto.

 

All’atto pratico vorrà dire che uno specializzando, già al penultimo anno (che, ricordiamo, già ora lavora erogando attività assistenziale in maniera tutelata), se assunto, dovrà farsi carico di responsabilità che il sistema formativo italiano attualmente non mette nelle condizioni di affrontare.

Questo con possibili conseguenze legali per sé e sanitarie per il paziente: una cosa, è svolgere attività medica all’interno di una rete formativa protetta in cui, per legge, l’attività dello specializzando in alcun caso deve essere sostitutiva del personale di ruolo e in cui deve sempre essere garantita la presenza di un tutor; altra cosa è chiamare uno specializzando per sopperire alle carenze di organico in maniera esplicitamente sostitutiva scaricando su di lui tutti gli oneri e i rischi legali.

Si avrà, insomma, un quadro pasticciato in cui le aziende sanitarie potranno assumere medici volenterosi (per non dire temerari) che si troveranno in un limbo giuridico non normato, in cui saranno contemporaneamente specializzandi e dirigenti.

Senza contare poi che fino all’ultimo lo specializzando deve completare rotazioni tra le strutture della rete formativa, deve poter effettuare attività di ricerca e svolgere periodi all’estero, deve preparare una tesi. Attività che arricchiscono il profilo dello specialista e rischiano di essere sacrificate, dequalificando sempre di più la formazione.

Ciò che ci lascia perplessi è inoltre l’applicazione concreta del concetto di “formazione a tempo parziale”: essendo i crediti universitari stabiliti per legge, con il tempo parziale si dilazionerebbe il periodo per ottenerli, con un conseguente allungamento del percorso di specializzazione. Non vorremmo assistere ad un ulteriore tentativo di scardinare la qualità della formazione medica specialistica, già frammentata e disomogenea. Su questa battaglia si gioca la partita della qualità del Sistema Sanitario Nazionale del futuro e pretendiamo che non vengano vanificati gli sforzi profusi per ottenere standard qualitativi.

Infine, il trattamento economico. L’emendamento, in maniera poco chiara, afferma che agli specializzandi assunti si applicheranno le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, e che non ci sarà diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Nulla viene detto né sulle somme accantonate, né sull’importo minimo in caso di contratto a tempo determinato con orario a tempo parziale per cui se l’assunzione fosse alle condizioni economiche dell’attuale contratto di formazione specialistica, o di poco superiore, oltre al danno si avrebbe anche la beffa, con maggiori responsabilità e simile retribuzione.

L’obiettivo di questa operazione è verosimilmente quello di recuperare risorse dagli ultimi anni delle specializzazioni, di fatto tagliando, per meri motivi economici, preziosi anni di formazione, come se le sforbiciate degli scorsi anni non fossero state sufficienti.

Certo, l’emendamento presenta almeno la prospettiva positiva di un inquadramento a tempo indeterminato dello specializzando non appena conseguito il titolo, che permetterebbe di dare una stabilizzazione a coloro disposti ad assumersi, anche con entusiasmo, i rischi prima indicati.

Fortunatamente, inoltre, ci sono dei paletti temporali e condizioni precise prima di procedere all’assunzione degli specializzandi.

Tuttavia, la logica emergenziale, spesso non suffragata da dati univoci, come sempre serve a creare brecce che poi si potranno in seguito consolidare e allargare, senza intervenire strutturalmente su quello che davvero servirebbe, cioè un miglioramento della qualità didattica-formativa per gli specializzandi e delle condizioni di lavoro per gli specialisti.

Sono i ritmi massacranti, i rischi e le responsabilità esagerate a disincentivare in molti casi la partecipazione a certi concorsi da parte dei professionisti, che preferiscono optare per percorsi più sicuri se non addirittura per il privato.

O si lavora su questi aspetti, o si tratterà di un palliativo blando, con rischi maggiori dei benefici.

Forti preoccupazioni e perplessità inoltre riguardano anche le novità in merito alla Medicina Generale. Il decreto dispone che fino al 31 dicembre 2021, i laureati in medicina e chirurgia idonei all’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che risultino già incaricati, per almeno 24 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni possano accedere al corso stesso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti di spesa previsti.”

Questa decisione presenta vari aspetti critici e non valorizza adeguatamente il valore della Formazione in Medicina Generale e della meritocrazia nell’accesso ai percorsi di formazione post-laurea. Pur essendo noti i problemi dell’imbuto formativo nell’accesso ai percorsi di formazione e specializzazione, questi non possono essere risolti attraverso l’accesso di colleghi con criteri non meritocratici, ovvero scavalcando la graduatoria di merito stilata dopo svolgimento di apposito concorso, per il fatto di aver lavorato almeno 24 mesi nei settori della Medicina Convenzionata. La cosa più grave è il fatto che i colleghi che dovessero accedere ai corsi di formazione attraverso tale modalità non riceveranno una borsa di studio. Questo ovviamente non darebbe loro la possibilità di dedicare alla formazione la maggior parte della loro attività lavorativa, ed andrebbe certamente a scapito della qualità della stessa.

 

CONCLUSIONI

 

Nonostante queste considerazioni, nonostante le nostre richieste e le proposte positive pervenute in più occasioni, la politica ha trovato l’ennesima scappatoia di comodo.

 

Eppure la strada per noi è chiara, e per la tutela della formazione chiediamo:

 

  1. il mantenimento della possibilità per gli specializzandi all’ultimo anno, di partecipare ai concorsi a tempo indeterminato, con l’inizio delle attività lavorative solamente al termine della specializzazione;
  2. lo stop di qualsiasi proposta che miri all’istituzione di canali formativi paralleli, su base locale e regionale non standardizzati a livello nazionale;
  3. l’eventuale possibilità su base volontaria, solo per gli specializzandi dell’ultimo anno, di fornire prestazioni occasionali tipo gettonista extra orario formativo, con retribuzione separata rispetto alla borsa di studio e con vincoli e garanzie tali (ad esempio non più di 38 ore mensili) da non inficiare la qualità della formazione, in analogia a quanto avviene per le sostituzioni di guardia medica e dei medici di medicina generale;
  4. l’aumento straordinario per i prossimi anni dei contratti di formazione specialistica in funzione della capacità massima della rete formativa, al fine di eliminare definitivamente il fenomeno dell’imbuto formativo e ripristinare una corretta programmazione;
  5. nel computo generale dei contratti, l’aumento prioritario per le specializzazioni ad oggi carenti, come le chirurgie e l’emergenza urgenza, in relazione a quanto richiesto dalla Conferenza Stato Regioni.
  6. l’introduzione, per ogni specializzazione, di core curricula nazionali strutturati per competenze, in modo da avere strumenti rigorosi per certificare l’effettiva autonomia dello specializzando e l’avvio, in parallelo a quelli assistenziali, di sistemi di accreditamento didattici e formativi per tutor e docenti di tutte le Scuole;
  7. l’utilizzo, a livello ministeriale, di strumenti precisi per conteggiare la carenza o la pletora di medici, per avere un quadro oggettivo e non discrezionale per ogni specializzazione;
  8. il miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche per il personale medico del SSN, specie per le aree critiche. A questo proposito si dovrà procedere con urgenza allo sblocco del turnover e dei tetti di spesa e al riconoscimento dello status di lavoro usurante per alcune specializzazioni, come l’Emergenza Urgenza.

 

Chiediamo infine la creazione di un tavolo con tutte le realtà associative interessate per un confronto organico sulla formazione medica post-laurea.

Da un lato, c’è il miglioramento strutturale e programmatico delle condizioni del personale del SSN.

Dall’altro, soluzioni di comodo che fanno l’interesse di pochi.

La politica scelga ora da che parte stare.

 

 

Sottoscrivono

FederSpecializzandi

SIGM

Cosmeu

 

 

Invitiamo altre sigle che condividessero le nostre riflessioni a comunicarci la loro eventuale disponibilità a sottoscrivere il comunicato

 

TESTO DELL’EMENDAMENTO

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 547, le parole: «I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «I medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso»;

   b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici» ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e dei medici veterinari»;

   c) dopo il comma 548, sono aggiunti i seguenti:

   «548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2021, all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L’interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente d’inquadramento non può essere inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

   548-ter. L’assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

   a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;

   b) indisponibilità di risorse umane all’interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

   c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

   d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell’assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;

   e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.».

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