DL Calabria e bandi concorso di medicina generale 2019. Il SIMeG sulle linee guida delle Regioni: “Presenti ancora criticità. Ecco la nostra proposta in 3 punti”

Al fine di superare l’impasse dei bandi regionali per la prova d’accesso ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2019-22, venutosi a determinare a causa delle criticità presenti nel testo del DL Calabria, evidenziate dalle Regioni in una nota, le Regioni stesse, di concerto con il Ministero della Salute hanno prodotto una “Proposta di Linee Guida Regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art.12 della legge 25/06/2019, n.60, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e di altre misure urgenti in materia sanitaria” (link).

Il SIGM, pur concordando in pieno con le perplessità delle Regioni, come già espresso in una lettera inviata lo scorso 24 luglio al Ministero della Salute e alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nella quale si richiedeva l’emanazione di un decreto attuativo che ponesse chiarezza su tali aspetti consentendo dunque la pubblicazione dei bandi per il concorso di quest’anno (link), ritiene tuttavia che il documento elaborato presenti ancora alcune criticità e non scongiuri il rischio di ricorso alla giustizia amministrativa.

Pertanto, con l’obiettivo di  superare tali ambiguità, in data odierna il Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG) dell’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) ha inviato al Ministero della Salute e alle Regioni una lettera (in allegato in fondo all’articolo) nella quale propone che nel recepimento del documento in sede di Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e di intesa Stato-Regioni, vengano accettate le seguenti modifiche al testo:

  1. “Idoneità al concorso” non retroattiva, ma applicata a partire dal prossimo concorso. Sulla scorta di quanto previsto dal DL Calabria, i candidati in possesso del requisito “idoneità al concorso per l’ammissione al corso” accedono ad una graduatoria riservata, non specificando tuttavia a quale concorso ci si riferisca. Per il principio della non retroattività di una legge e per l’impossibilità di confrontare le idoneità conseguite in concorsi diversi e con diverse prove d’esame, si verrebbero a creare, con molta probabilità, disparità di trattamento tra i candidati in possesso dei requisiti.

Dunque per scongiurare il ricorso alla giustizia amministrativa, il SIGM ritiene che l’idoneità di cui al Dl Calabria dovrebbe essere conseguita alla prossima selezione concorsuale, per poter garantire a tutti i candidati in possesso dei requisiti di godere delle stesse possibilità maturate ai sensi della legge;

  1. Stesso concorso, due graduatorie. In base a quanto previsto dal DL Calabria, i candidati in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 accedono ad una graduatoria riservata. Il SIGM ritiene che questo punto debba essere normato come segue: unico concorso in cui al momento della presentazione della domanda per la partecipazione i candidati in possesso dei requisiti devono scegliere se accedere alla graduatoria ordinaria (per merito e per le borse retribuite) o alla graduatoria riservata.

Uno stesso concorso, rispetto a due concorsi separati, permetterebbe infatti da un lato un risparmio in termini economici e di tempistiche, dall’altro preserverebbe l’uniformità d’accesso per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti.

  1. Meritocrazia principio costituzionale. Secondo il DL Calabria  “accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.E’ la costituzione (art. 34 e 97) che pone la meritocrazia come valore primario sul quale operare una selezione nei concorsi pubblici. L’attuale interpretazione presente nel documento redatto dalle Regioni presenta, dunque, profili di illegittimità e incostituzionalità.

Per tale motivo, la proposta del SIGM di un concorso con graduatoria riservata come sopra esposto, e il mantenimento come primo criterio di selezione del punteggio conseguito durante la prova, e solo secondariamente l’anzianità di servizio, garantirebbe la meritocrazia per la selezione dei concorsi pubblici come previsto dalla Costituzione .

Il Dipartimento di Medicina Generale del SIGM si rende disponibile ad un confronto costruttivo con le istituzioni, al fine di garantire un accesso meritocratico alla formazione specifica in medicina generale e di scongiurare il rischio di contenzioni in sede di giustizia amministrativa.

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