CONCORSO DI ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA

Il concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina è regolamentato dal nuovo “Regolamento concernente le modalita’ per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.”, approvato con Decreto del Ministrero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 105 del 30 giugno 2014.

Tale regolamento è andato a modificare il precedente instituendo un concorso a graduatoria nazionale per tipologia di scuola di specializzazione, secondo quanto previsto dalla Legge 128/2013 (Legge Carrozza).

Riassumiamo di seguito quanto previsto dal regolamento sopra citato.

 

AMMISSIONE ALLA SCUOLA

Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli  ed  esami bandito entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno  con  decreto  del Ministero.

Al  concorso possono partecipare i  laureati  in  medicina  e  chirurgia  in  data anteriore al termine di scadenza per la presentazione  delle  domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a  pena di  esclusione,  di  superare  l’esame  di  Stato   di   abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo entro  il  termine fissato per l’inizio delle attivita’  didattiche  delle  scuole.

La   data  di  inizio   delle attivita’ didattiche delle scuole di specializzazione viene indicata con il decreto ministeriale di  assegnazione  dei  contratti  di formazione  specialistica.

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda per partecipare alla prova  di  selezione,  corredata della documentazione  prevista  dal  bando,  e’  presentata  per  via telematica al Ministero nei tempi e con  le  modalita’  previste  nel bando stesso.

Al fine  di  consentire  la  formazione  e  lo scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella  domanda di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere.

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati sono valutati attraverso una prova d’esame e una valutazione dei titoli, come di seguito riportato.

Prova d’esame

La prova d’esame si svolge  telematicamente  ed  e’  identica  a livello nazionale con riferimento a  ciascuna  tipologia  di  scuola.

La prova d’esame, per ogni tipologia di scuola,  si  svolge  non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

In relazione al numero di domande pervenute  e  comunque  almeno venti giorni prima  della  prova  di  esame,  il Ministero comunica le sedi e l’orario di svolgimento della prova d’esame. Sarà garantito a ogni candidato  la  possibilita’  di concorrere  all’accesso  fino  a   due   tipologie   di   scuole   di specializzazione   per   ciascuna   area.

La prova d’esame consiste in una prova scritta che prevede la  soluzione  di  110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito  con  quattro  possibili risposte, ed e’ divisa in due parti.

La prima parte e’ comune a tutte le tipologie di scuola e  viene  svolta  in  unica  data  e  medesimo orario, in piu’ sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70  quesiti su argomenti  caratterizzanti  il  corso  di  laurea  di  medicina  e chirurgia. Il  bando  puo’  prevedere  un  punteggio  minimo  per  il superamento della prima parte.

La seconda parte comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione, nell’ambito di  scenari

predefiniti, di dati clinici, diagnostici  e  analitici,  di  cui  30 quesiti comuni a tutte  le  tipologie  di  scuola  appartenenti  alla medesima area e  10  quesiti  specifici  per  ciascuna  tipologia  di scuola. Essa e’ svolta in una o piu’ sedi, nella stessa data  e  allo stesso orario per tutte le scuole appartenenti alla medesima area.

Non  sono  ammessi,  durante  la   prova   del   concorso,   la consultazione di alcun  testo  cartaceo  o  digitale  e  l’uso  o  la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti  elettronici  o telematici, pena l’esclusione dal concorso.

I QUESITI

I quesiti d’esame non saranno precedentemente noti e la loro predisposizione e’ affidata  al Ministero, che a tal fine puo’ avvalersi di soggetti  con comprovata competenza in materia,  individuati  nel  rispetto  dei  principi  di imparzialita’ e trasparenza e tenuti al piu’  rigoroso  rispetto  del segreto d’ufficio.

LA VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME

La valutazione dei 70 quesiti della prima parte  della  prova  e dei 30 quesiti di area della  seconda  parte  della  prova  determina l’attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta,  di  0 per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni  risposta  errata.  La valutazione dei 10 quesiti di  ciascuna  tipologia  di  scuola  della seconda parte della prova determina l’attribuzione di un punteggio di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta  non  data  e  di -0,60 per ogni risposta errata.

Titoli di studio

La Commissione Nazionale (vedi di seguito) attribuisce fino a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13  punti  per  il curriculum degli  studi.

I  punti  che  il  singolo  candidato  puo’ ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli  studi  sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) Voto di laurea – fino a 2 punti:

Voto 110 e lode = 2 punti;

Voto 110 = 1,5 punti;

Voto da 108 a 109 = 1 punto;

Voto da 105 a 107 = 0,5 punti.

b) Curriculum – fino a 13 punti:

b.1)  Media  aritmetica  complessiva  dei  voti   degli   esami sostenuti – fino a 5  punti.  I  punti  sono  attribuiti  secondo  la seguente scala valutativa:

Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti;

Media dei voti ≥ 29 = 4 punti;

Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti;

Media dei voti ≥ 28 = 2 punti;

Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto.

b.2) Punti per  voto  ottenuto  negli  esami  fondamentali  del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici – fino a 5 punti. I punti sono assegnati sulla base del  voto  ottenuto  negli esami  fondamentali  del   percorso   di   laurea   e   negli   esami caratterizzanti la tipologia di scuola  di  specializzazione  per  la quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola,  in numero non superiore a cinque. I punti  sono  attribuiti  secondo  la seguente scala valutativa:

1 punto per ogni 30 o 30 e lode;

0,7 punti per ogni 29;

0,5 punti per ogni 28;

0,2 punti per ogni 27.

b.3) Altri  titoli  –  fino  a  3  punti.  I  titoli  non  sono riconoscibili e  computabili  ai  concorrenti  gia’  in  possesso  di diploma di specializzazione, ne’  ai  concorrenti  gia’  titolari  di contratto di specializzazione per un periodo minimo  di  un  anno.  I punti vengono attribuiti come segue:

1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina  specifica che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola,  debitamente  documentata  secondo  quanto indicato nel bando;

2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina specifica  che  comprenda  i  settori   scientifico-disciplinari   di riferimento  della  tipologia  di  scuola,  debitamente   documentata secondo quanto indicato nel bando.

 

GRADUATORIA NAZIONALE

Il Ministero  redige  una  graduatoria  nazionale  per  ciascuna tipologia di scuola. Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in  relazione  al numero dei posti disponibili, si siano collocati in  posizione  utile nella  relativa  graduatoria  nazionale  sulla  base  del   punteggio complessivo riportato.

Le  graduatorie  sono rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento  delle prove.

In caso di parita’ di punteggio, prevale il candidato  che  ha ottenuto il maggior  punteggio  complessivo  nella  prova  di  esame, quindi il candidato  che  ha  ottenuto  il  maggior  punteggio  nella seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti  specifici  di ciascuna tipologia di  scuola,  in  caso  di  ulteriore  parita’,  il candidato con minore eta’ anagrafica. In caso  di  rinuncia,  mancata immatricolazione secondo le modalita’ indicate dal  bando  o  mancato superamento dell’esame di Stato di abilitazione  all’esercizio  della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per  l’inizio delle  attivita’  didattiche, subentra  il candidato che segue nella graduatoria,  fermo  restando  che,  tra  i candidati ammessi alle scuole di  specializzazione,  e’  precluso  lo scambio di sede.

 

COMMISSIONE NAZIONALE

Il Ministero istituisce con proprio Decreto un’unica Commissione  nazionale,  tenuta  al  piu’  rigoroso  segreto d’ufficio,   composta   da   un   direttore   di   una   scuola    di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque  professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati  fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento  delle tipologie di scuola rientranti nella relativa  area.  La  Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri per la valutazione dei titoli,  ai  fini  dell’attribuzione  del  relativo  punteggio   e   della approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il bando di accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina dovrà riportare ogni anno ulteriori informazioni, quali:

–        i posti disponibili  presso  ciascuna  scuola,

–        i temi di studio sui  quali  sono  predisposti  i  quesiti,

–        gli  esami fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in  relazione  a ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre,

–        i  criteri  di assegnazione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli,

–        il  calendario, la durata e le modalita’ di svolgimento e di correzione  della  prova d’esame,

–        le  modalita’  relative  alla scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine  della successiva iscrizione in relazione alla posizione  nella  graduatoria nazionale,

–        le   istruzioni applicative, di carattere tecnico  informatico,  sulle  modalita’  di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi  necessarie a garantirne l’affidabilita’, la trasparenza e l’uniformita’.

 

CLICCA QUI per leggere i chiarimenti sul bando per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2013/14 – (DM 8 agosto 2014 n. 612)

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