L’Art 40, comma 6 del D.Lgs 368/1999, modificato dalla legge n. 266/2005, stabilisce che “Nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università Italiane ed Università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, 162”.
Inoltre, l’Art 4, comma 4, del vigente D.M. 11 maggio 1995 afferma che “Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all’estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno”. A conclusione del periodo di frequenza all’estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base d’idonea documentazione, l’attività svolta nelle suddette strutture estere”.
In realtà è in discussione a seguito di un parere della Conferenza Stato – Regioni l’ampliamento di tale periodo fino a 18 mesi.
Il medico in formazione impegnato in un periodo autorizzato di formazione all’Estero può usufruire di Borse integrative per il sostentamento (spese di viaggio, vitto ed alloggio) limitatamente al periodo trascorso all’estero. Tale periodo è altra cosa rispetto la così detta “missione scientifica”, prevista in regime di borsa di studio (D.Lgs 368/99), laddove era possibile creare un periodo di discontinuità con la specializzazione (oggi non più consentito in regime di contratto di formazione), congelando la posizione dello specializzando all’interno della scuola, al termine del quale il borsista riprendeva il corso di studio dal punto in cui questo era stato interrotto.
Inoltre, allo specifico quesito “se sia compatibile il contratto di formazione specialistica con l’attribuzione di una borsa di studio estera finalizzata ad integrare, con soggiorno all’estero, lo svolgimento dell’attività formativa, per un determinato periodo” il MIUR ha risposto che si “ritiene che possa essere applicato l’art. 6, c. 1, della legge n. 398/1989” , che prevede la possibilità di cumulo con borse di studio erogate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l’attività di formazione o di ricerca di borsisti.