Ordinamento Didattico Previgente

Ordinamento Didattico Previgente

È stato definito ai sensi del DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1995: Modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico. Attraverso tale decreto sono state istituite nelle Università le Scuole di Apecializzazione dell’area sanitaria, eventualmente articolate in indirizzi, con lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell’area medica.

Organizzazione delle Scuole

La durata del Corso degli studi per ogni singola Specializzazione  è definito nell’Ordinamento didattico specifico della Scuola.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l’orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario  Nazionale.  Tali  ordinamenti  delle  singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

Concorrono al funzionamento delle Scuole le Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e gli  Istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere  nel loro  insieme  a tutti i requisiti di idoneità di cui all’art. 7 del D.L./vo 257/1991. Rispondono automaticamente a tali  requisiti  gli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione. Le predette strutture  non Universitarie sono individuate con i protocolli d’intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del D.L./vo n. 502/1992.

La formazione deve avvenire nelle strutture Universitarie ed in quelle Ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso  il  tirocinio nella  misura  stabilita  dalla  normativa comunitaria (L. 428/1990 e D.L./vo 257/1991).

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie  ed  alle  strutture ed attrezzature disponibili, ogni Scuola è in grado di accettare un  numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto  tra il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, e dalla successiva ripartizione dei  posti tra le singole Scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna Scuola non può  superare  quello  totale  previsto  dallo  Statuto;  in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati  non  medici, lo statuto della Scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

Sono  ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati del Corso di  Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresì ammessi al Concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

L’Università, su proposta del Consiglio della singola Scuola e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quanto trattasi di più Scuole per la stessa Convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del 2 comma, dell’articolo 6 del D.L./vo 502/1992, per i fini di cui all’articolo 16 del medesimo D.L./vo. L’Università, su proposta del Consiglio della  Scuola,  può altresì stabilire Convenzioni con  Enti Pubblici o Privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Rete Formativa

Ai sensi del D.M. 11 maggio 1995 (Art. 2, comma 3),  concorrono al funzionamento delle Scuole le Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e gli Istituti, nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro  insieme a tutti i requisiti di idoneità. Rispondono automaticamente a tali  requisiti  gli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.

La formazione deve avvenire nelle strutture Universitarie ed in quelle Ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da  garantire,  oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla  normativa comunitaria.

Viene dunque stipulata tra l’Università e la struttura afferente una CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE.

Percorso formativo

Il Consiglio della  Scuola è tenuto a determinare l’articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture precedentemente descritte.

Il  Consiglio  della Scuola, al fine di conseguire lo scopo e gli obiettivi previsti e specificati nelle  apposite Tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni Specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il  Piano di studi è determinato dal Consiglio di ogni Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di  quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola  Specializzazione nella specifica Tabella A.

L’organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l’attività svolta in prima persona,  minima  indispensabile  per  il conseguimento del Diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola Specializzazione nella specifica Tabella B.

Il  Piano  dettagliato  delle  attività  formative  è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.

All’inizio  di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le  attività  comuni  per  gli  specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro  percorso  formativo da  tutori  designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il Tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attività di tirocinio e l’esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all’estero in strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con  le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A  conclusione  del  periodo  di  frequenza all’estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base d’idonea documentazione, l’attività svolta nelle suddette strutture estere.

Conseguimento del Titolo

L’esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della Specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell’esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola. La Commissione d’esame per il conseguimento del  Diploma di Specializzazione è nominata dal  Rettore dell’Ateneo, secondo la vigente normativa. Lo specializzando, per essere ammesso all’esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici  specialistici  certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle Tabelle B.

Le Tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni  singola  tipologia  di  Scuola  (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull’attività minima dello specializzando per l’ammissione all’esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell’Università e della Ricerca,  con  le  procedure  di  cui all’art.  9  della  legge  341/1990). Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

La Tabella  relativa  ai  requisiti  minimi  necessari  per  le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all’art. 7 del D.L./vo 257/1991.

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