Ricercatori a tempo determinato

La definizione della figura del ricercatore a tempo determinato trova principio e fondamento nella Circolare Ministeriale del 17.03.1997 (prot. AGC/4.1-7A 678), a firma Berlinguer, con la quale è stata definita la facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato”, permettendo a queste di valersi dell’opportunità di tale profilo per favorire l’accesso dei giovani alle attività della ricerca. La Ministeriale attribuiva alla figura del ricercatore a tempo determinato compiti di ricerca del tutto confrontabili con quelli del personale di ruolo (anche se riferiti a programmi temporanei e non permanenti), ma con l’esclusione delle attività didattiche. La retribuzione e il trattamento previdenziale e assistenziale erano pertanto parametrati alla posizione iniziale dei ricercatori non confermati e il contratto era commisurato all’attuazione del programma. Quanto definito dalla predetta circolare ha subito un successivo aggiornamento in riferimento al mutato quadro normativo e regolativo, particolarmente in relazione al D.Lgs. 230 del 4 novembre 2005 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari” e alla “Carta Europea dei Ricercatori – Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori”.

La Legge 230/2005 (“Moratti”) al suo articolo 14 afferma che “per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le Università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni”.

A differenza della Ministeriale Berlinguer, la Legge 230 stabilisce che “Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica”. Infine, “il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli”.

La normativa relativa alle procedure per il reclutamento sono definite dalle seguenti leggi: Legge 3 luglio 1998, n.210 (Norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori); DPR 19 ottobre 1998, n.390; DPR 23 marzo 2000, n.117 (regolamento recante modifiche al DPR 98, n.230). Tuttavia le procedure per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato non devono necessariamente svolgersi secondo le stesse modalità del reclutamento dei ricercatori. Infatti, la Legge 230/2005 dispone che le Università, previoespletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possano assumere ricercatori a tempo determinato. Le procedure devono quindi rispettare solamente le norme relative alla pubblicità degli atti e la valutazione comparativa di candidati potendo pertanto espletarsi sulla base di regolamenti d’Ateneo autonomi Il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, infine, introduce per i ricercatori una nuova forma di reclutamento con contratti a tempo determinato di 6 anni, secondo la formula del 3+3: se al termine di questo periodo il ricercatore sarà ritenuto valido dall’ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato. In caso contrario terminerà il rapporto maturando però dei titoli utili per i concorsi pubblici. Viene poi abbassata l’età in cui si può entrare di ruolo in università, da 36 a 30 anni, mentre lo stipendio passa da 1.300 a 2.100 euro.

Tutte le Università Italiane si sono quindi dotate di un apposito Regolamento sui Ricercatori a Tempo Determinato, reperibile sui siti web di riferimento, che disciplina tanto le modalità di finanziamento dei contratti, quanto le procedure di reclutamento, nonchè l’impiego dei ricercatori a tempo determinato, la cui denominazione in talune realtà accademiche è stata cambiata in Assistant Professor.

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