Inquadramento Previdenziale del Medico in formazione specialistica

Il decreto legislativo n. 368/1999, modificato e reso pienamente operativo dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Art. 1, comma 300, lettera c), ha introdotto il contratto di formazione specialistica (che si stipula con Regione ed Università di appartenenza), a fronte di un più strutturato contratto di formazione-lavoro, previsto dalla norma nella sua versione originaria, al pari di quanto in vigore negli altri membro dell’U.E.;  in corrispondenza alla modifica del profilo contrattuale, il Legislatore ha imposto l’inquadramento Tale imposizione, oltre che asistematica rispetto alla vigente disciplina legislativa, risulta iniqua e oltremodo svantaggiosa nei confronti dei medici contribuenti, per il seguente ordine di ragioni. Si evidenzia, innanzitutto, che il medico nel periodo in cui frequenta il corso di specializzazione non conosce con certezza quale sarà la sua successiva collocazione professionale: potrà instaurare un rapporto di impiego nel settore pubblico (AASSLL, ospedali o altre Pubbliche Amministrazioni), con versamento contributivo all’INPDAP; potrà divenire titolare di un rapporto di dipendenza con una casa di cura o con strutture private, con versamento all’INPS; potrà svolgere un’attività convenzionata con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale, con versamento ai Fondi Speciali dell’ENPAM; potrà in ultimo dedicarsi ad un’attività autonoma (libero-professionale), con versamento obbligatorio alla “Quota B” del Fondo Generale ENPAM. Ne discende che l’unica gestione alla quale tutti i medici sono obbligatoriamente iscritti dal momento dell’iscrizione all’Albo professionale sino al compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia è il Fondo di Previdenza Generale, gestito dall’ENPAM. Pertanto, solo il versamento presso tale gestione della contribuzione in parola può garantire in ogni caso l’utilizzazione ai fini pensionistici del flusso contributivo, evitando la costituzione di spezzoni assicurativi di precaria valorizzazione.

Si rappresenta, inoltre, che la Gestione Separata, istituita presso l’INPS con legge 8 agosto 1995, n. 335 art. 2, commi 26-33, è stata prevista solo al fine di estendere la copertura previdenziale ed assistenziale obbligatoria ad alcune categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati la cui attività non risulta coperta da assicurazione previdenziale. Stante perciò la natura residuale della Gestione Separata INPS ed al fine di evitare una diseconomica dispersione delle risorse contributive, sarebbe auspicabile ed opportuno che i contributi previdenziali dovuti sui compensi spettanti ai medici in formazione specialistica siano versati al Fondo di Previdenza Generale gestito dall’ENPAM, il che garantirebbe una rendita sicuramente più vantaggiosa rispetto all’INPS.

Attualmente, purtroppo, viene imposto il duplice inquadramento dei medici in formazione specialistica sia nella gestione separata INPS, sia nella Quota A del Fondo Generale ENPAM. Siffatta condizione risulta particolarmente svantaggiosa per il futuro previdenziale del giovane medico in quanto: 1) la maggior parte dei medici dopo la specializzazione passa ad altra cassa previdenziale (INPDAP, ENPAM), il che espone i contribuenti ad ulteriori ricongiungimenti onerosi; 2) non si tiene conto del fatto che si necessita di un periodo minimo di 6 anni perché i predetti contributi versati nella gestione separata INPS possano venire gratuitamente totalizzati alla fine della carriera, a fronte di una durata di sei anni di corso limitata ad un numero esiguo di scuole di specializzazione. Al di sotto di questa soglia temporale, è comunque possibile effettuare il ricongiungimento a pagamento, ma con ulteriore evidente svantaggio; 3) i coefficienti di ritorno contributivo relativi alla gestione separata INPS sono soggetti ad inflazione e sono molto bassi se confrontati a quelli di altre casse previdenziali.

Di contro, l’univoco inquadramento nel Fondo di Previdenza Generale ENPAM (Quota A in qualità di iscritti agli Albi degli Ordini Professionali e Quota B in qualità di iscritti alle scuole di specializzazione) rappresenterebbe la condizione ottimale per garantire in ogni condizione l’utilizzazione ai fini pensionistici del flusso contributivo, evitando la costituzione di spezzoni assicurativi di precaria valorizzazione.

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