Meccanismi Previdenziali e Contributivi

I meccanismi previdenziali sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie di sistema: a) a ripartizione; b) a capitalizzazione.

a) Il sistema a ripartizione, storicamente adottato in Italia, si fonda su un principio di solidarietà intergenerazionale, per cui ogni generazione di lavoratori attivi si priva di parte della sua disponibilità finanziaria corrente e la consegna ad un soggetto pubblico, preposto per legge alla raccolta, custodia ed erogazione di quanto occorre per assicurare una rendita pensionistica alla generazione degli anziani in quiescenza. La generazione corrente di lavoratori matura in tal modo il diritto a ricevere una rendita pensionistica attraverso il versamento dei contributi da parte della successiva generazione di lavoratori attivi. La principale criticità connessa a questa tipologia di sistema è rappresentata dal caso in cui intervenga uno squilibrio demografico ed economico tra generazioni subentranti, a seguito del quale la generazione corrente non produce reddito sufficiente per finanziare le pensioni e l’assistenza della generazione subentrante.

b) Nel sistema a capitalizzazione ciascun lavoratore si costruisce autonomamente e personalmente una posizione pensionistica, versando economie eventualmente accantonate con finalità previdenziale ad un ente che ne cura la gestione di lungo periodo. All’età della pensione al lavoratore in quiescenza l’ente restituirà le somme versate sottoforma di rendita o capitale, nelle quantità consentite dai risultati della gestione di quel portafoglio previdenziale. Tale sistema si fonda su un meccanismo di tipo assicurativo-finanziario, che assume l’anzianità quale rischio da sopportare e da amministrare autonomamente. Il punto critico di questo sistema consiste nella riduzione del valore della pensione a causa della perdita del potere d’acquisto dei contributi accantonati, conseguente all’inevitabile inflazione intervenuta nel periodo di tempo intercorso: in parole povere, si corre il rischio di pagare contributi con denaro con un determinato potere d’acquisto per poi ricevere pensioni con moneta svalutata.

Nel passato si ricorreva al Sistema Retributivo al fine di effettuare il calcolo delle pensioni da corrispondere al lavoratore che presentava domanda di entrata in quiescenza. Tale sistema, che si fondava su una netta preponderanza di soggetti lavoratori attivi contribuenti rispetto ai pensionati, era molto vantaggioso in quanto si basava sulle retribuzioni percepite dal lavoratore negli ultimi cinque anni. A seguito però delle variazioni demografiche (aumento dell’aspettativa di vita alla nascita e calo delle nascite), la proporzione dei lavoratori rispetto ai pensionati si è progressivamente avvicinata, rendendo tale sistema di fatto non più sostenibile. Si è dovuto pertanto ricorrere all’adozione, attraverso una complessiva riforma del sistema pensionistico, del Sistema Contributivo, che si basa ai fini del computo delle pensioni da corrispondere sui contributi versati nel corso del periodo lavorativo, in funzione di coefficienti di trasformazione predefiniti. È intuitivo come insistano differenze sostanziali rispetto al sistema retributivo, in quanto col nuovo impianto il calcolo viene effettuato non più sugli ultimi cinque anni, bensì sulla media dei contributi versati nel corso dell’intero arco lavorativo. I servizi odiernamente operanti ai fini della maturazione del diritto alla pensione sono, dunque, quelli coperti da contribuzione.

La contribuzione può essere ricondotta alle seguenti tipologie: a) contribuzione obbligatoria (quella versata dal datore di lavoro all’ente previdenziale in base ad aliquote contributive proporzionali alla retribuzione percepita dal lavoratore); b) contribuzione figurativa (riconosciuta gratuitamente dalla legge per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, come il servizio militare o il periodo corrispondente allo stato di maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro); c) contribuzione da riscatto (riconosciuta onerosamente e su domanda dell’interessato per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, quali i periodi di studio per il conseguimento del diploma di laurea).

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