La Proposta di Legge dei Giovani Medici

Art.1. A decorrere dall’anno accademico 2011-2012, il medico, iscritto all’Albo professionale, che sottoscrive un contratto di formazione specialistica, è tenuto a versare all’ENPAM, sui compensi percepiti, una contribuzione in misura non inferiore a quella stabilita per i soggetti di cui all’art.1, comma 770, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296”. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ENPAM adegua il proprio statuto e i propri regolamenti nel senso indicato dal precedente periodo. Qualora l’Ente non provveda nel predetto termine, si applica in ogni caso quanto previsto dal presente comma.

 

Art.2. I contributi di cui al precedente articolo, versati in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti al Fondo di previdenza generale gestito dall’ENPAM, previa convenzione tra gli enti previdenziali interessati, da stipulare entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presenta legge.

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