APPROVATO ALLA CAMERA IL “DL CARROZZA”: RIVOLUZIONE PER L’ACCESSO ED IL RIORDINO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Entro il 31 marzo 2014 il MIUR è chiamato a riorganizzare classi, tipologie e durata dei corsi di formazione specialistica riducendone in alcuni casi la durata, rispetto a quanto previsto dal DM 1 agosto 2005, con osservanza dei vincoli previsti dalla normativa europea (vedasi il caso dell’Oncologia e della Medicina d’Urgenza a 5 anni ad esempio).

Questo permetterà di semplificare il quadro delle attuali tipologie di specializzazioni, sia in termini numerici (sono più di 50 le tipologie di corsi attualmente attive) sia di qualità.  Il tutto preluderebbe ad una fusione tra alcune vecchie tipologie di scuole, che rilascerebbero quindi un titolo relativo ad una sintesi di competenze – ad es. otorinolaringoiatria con audiologia, chirurgia generale con chirurgia dell’apparato digerente, malattie infettive con medicina tropicale, etc. – oppure all’inserimento di discipline qualificanti a completamento di un percorso di base – ad es. medicina termale).

La riorganizzazione interesserà tutti i nuovi iscritti alle scuole di specializzazione a partire dal prossimo anno accademico 2013/2014. Il Legislatore ha scelto in modo forzato la strada della retroattività per gli specializzandi che nel medesimo anno risulteranno iscritti al secondo ed al terzo anno di corso (gli attuali primo e secondo) e per i quali un apposito Decreto del MIUR provvederà ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata ridotta delle scuole interessate. Per gli specializzandi, invece, che nell’anno accademico 2013/2014 saranno iscritti al quarto o successivo anno di corso resta valido l’ordinamento attuale, senza la possibilità di optare al percorso ridotto.

Questa soluzione desta alcune perplessità. Ricordiamo che il SIGM aveva proposto e supportato l’applicazione della retroattività in regime transitorio solo su base volontaria, sulla spinta della richiesta maggioritaria da parte dei colleghi così come da risultati del sondaggio promosso tra i colleghi dalla nostra Associazione (leggi qui). La riduzione della durate dei corsi permetterà sicuramente di allineare il percorso formativo-professionalizzante allo standard europeo in termini di durata. Ma teniamo a sottolineare che, più che una riduzione quantitativa sic et simpliciter, quello che serve al nostro sistema è un cambiamento di impostazione generale, che veda il periodo di formazione post laurea come un percorso strutturato a tappe ben definite che consenta al giovane medico di arrivare all’acquisizione dell’indipendenza clinica ed alla piena maturità professionale.

Positivo, inoltre, l’aver ribadito il concetto che il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, debba tener conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione.

– L’ultima parte dell’emendamento, invece, può essere sintetizzato come una volontà di rafforzamento della possibilità per i medici in formazione specialistica, già prevista dal vigente assetto ordinamentale, di essere formati all’interno di tutte le aziende parte della rete formativa e non soltanto nei Policlinici Universitari.

Rispetto ai tentativi proposti in passato (leggi qui) per forzare il passaggio degli specializzandi all’ultimo biennio nelle aziende del SSN – con il rischio di un loro utilizzo come tappabuchi nei vari Servizi Sanitari Regionali in sostituzione del sempre più carente personale strutturato – questa impostazione sembra più blanda in quanto rimanda direttamente “agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni”. Come già detto una nota di perplessità va rivolta all’impostazione di questa parte del testo dell’emendamento, che appare più approntata alla “difesa” dagli effetti del “Ddl ex Fazio” piuttosto che volta alla valorizzazione del medico in formazione specialistica. Ad oggi, molte restano le criticità connesse alla difformità di interpretazione dei regolamenti didattici sopracitati e pertanto risulta mandatorio incentivare e rafforzare l’attività degli Osservatori Regionali e dell’Osservatorio Nazionale sulla formazione medica specialistica al fine di monitorare ed instaurare un processo di miglioramento continuo della qualità della formazione delle singole scuole verificando, nel contempo, la piena possibilità da parte dello specializzandi di accedere al periodo formativo di 18 mesi da spendere al di fuori della rete formativa in strutture di eccellenza in Italia o all’estero.

In definitiva l’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) esprime soddisfazione per l’approvazione alla Camera dei Deputati del Decreto Legge 104/2013 pur permanendo interrogativi soprattutto legati all’applicazione retroattiva del riordino a discapito della volontarietà. In ogni caso i Giovani Medici (SIGM) ringraziano il Governo e tutti i Parlamentari che hanno lavorato alla definizione degli articoli di riferimento utili alla rivalutazione del futuro della componente giovane della professione in sanità. I ringraziamenti vanno in primis al giovane medico, On. Filippo Crimì, per la tenacia e per la competenza messe in campo nel seguire l’iter Parlamentare, ed agli Onorevoli Calabrò, per il suo impegno ed esperienza, Lenzi e Gigli in rappresentanza degli altri gruppi di maggioranza. Un particolare ringraziamento ed un plauso vanno rivolti al Ministro, Prof. Maria Chiara Carrozza, a cui vanno riconosciuti i meriti di avere mantenuto la parola assunta a seguito della Manifestazione “GiovaniMedici Day” del 14 maggio 2013, organizzato dal SIGM e dal Comitato Pro Concorso Nazionale, e di aver avviato, dopo anni di immobilismo, un percorso di allineamento dell’Italia agli standard Europei in tema di formazione universitaria post lauream di medicina. Attendiamo fiduciosi la successiva approvazione del provvedimento al Senato della Repubblica a completamento dell’iter di conversione del decreto legge.

Il Dipartimento Specializzandi SIGM


EMENDAMENTO GOVERNATIVO MODIFICATO IN DATA 31/10/2013

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: “2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

3-quater. La durata dei corsi delle formazioni specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell’anno accademico successivo all’emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l’ordinamento previgente.

b) al comma 1 dell’articolo 35, secondo periodo, le parole da “determina” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “determina annualmente il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale”.

2-ter. I periodi di formazione dei medici specializzandi ove ha sede la scuola di specializzazione e all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa avvengono in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. L’inserimento non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione fermo restando che tale formazione non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all’accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

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