BREAKING NEWS dalla Camera dei Deputati: in votazione emendamenti su Art. 15 Decreto Legge Pubblica Amministrazione

Approvato in Commissione Affari Costituzionali l’Emendamento 15.4 all’Art. 15 del Decreto Legge sulla Pubblica Amministrazione a firma Crimì ed altri, riformulato in accordo col Governo, che dispone la razionalizzazione della durata delle scuole di specializzazione (non di tutte ma di quelle che saranno oggetto di rivisitazione da parte del MIUR) con applicazione a decorrere dall’anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Saranno coinvolti in modo opzionale anche gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l’ultimo anno di specialità con l’anno accademico 2014-2015 e per i quali rimane in vigore l’ordinamento previgente, che potranno optare tra nuovo ordinamento e ordinamento previgente con modalità che saranno determinate dal MIUR.

Se l’iter di approvazione sul tema non subirà modifiche, potranno quindi essere coinvolti gli specializzandi che risultano essere iscritti attualmente (quindi in questo preciso momento) FINO al terzo anno. Saranno invece esclusi gli specializzandi attualmente iscritti al quarto e quinto anno. Il DM che stabilirà le modalità della riduzione e le scuole coinvolte dovrà essere definito entro il 28 febbraio 2015. Inoltre, tale emendamento introdurrà una razionalizzazione che consentirà di recuperare risorse per gli anni accademici futuri, ripristinando la passata “dotazione” del capitolo di spesa delle scuole di specializzazione, intaccato dall’incremento a 5 anni della durata di tutte le scuole di specializzazione.

Ringraziamo l’On. Crimì e tutti gli altri firmatari per aver che recepito la proposta del S.I.G.M.,con particolare riferimento all’opzionalità di scelta.

AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO 2024

Approvato anche Emendamento 15.1 all’Art. 15 del DL PA che fa salve le “disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all’assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università”. Sarà opportuno capire come tali contraggo aggiuntivi saranno assegnati tramite la graduatoria nazionale.

BOCCIATI o riassorbiti nei primi due tutti gli altri Emendamenti. Segnaliamo tra questi il 15.2. (proposto dal sindacato ANAAO) e similari (ident. 15.3., 15.12., 15.17., 15.5., 15.7., 15.8.), che avrebbero aperto strada ad utilizzo delle risorse stanziate per i contratti di formazione specialistica dei medici per corrispondere borse di studio anche agli aspiranti specializzandi non medici, in ossequio ad una sentenza del Consiglio di Stato. A questo punto, salvo modifiche ulteriori del testo dell’articolo, saranno i Ministeri competenti ad assumersi il compito di interpretare gli effetti della sentenza, che in effetti ha un rimando specifico al DLgs 368/1999 e si presterebbe all’ipotesi di attingere al capitolo di spesa esistente delle scuole di specializzazione di area sanitaria. Purtroppo, è stato bocciato anche l’Emendamento 15.9 a firma Vargiu, che avrebbe invece aperto la strada al reperimento di fondi ulteriori sia per i medici che per i non medici.

Emendamento 15.4.

Sostituire il comma 1 con il seguente
1. Al comma 3-bis dell’articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni le parole «da emanare entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «da emanare entro il 28 febbraio 2015».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3-ter dell’articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall’anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l’ultimo anno di specialità con l’anno accademico 2014-2015 e per i quali rimane in vigore l’ordinamento previgente, devono optare tra nuovo ordinamento e ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis.

Crimì FilippoLenzi DonataCoscia MariaNaccarato AlessandroScuvera ChiaraCapone SalvatoreGrassi GeroBragantini PaolaD’Incecco VittoriaMalpezzi Simona FlaviaNarduolo GiuliaBossa LuisaGhizzoni ManuelaBlazina TamaraRampi RobertoMalisani GiannaManzi IreneAscani AnnaD’Ottavio UmbertoMiotto Anna MargheritaPiccione TeresaGelli FedericoSbrollini DanielaCasati Ezio PrimoFossati FilippoCarnevali ElenaMaestri Patrizia

Emendamento 15.1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all’assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università».

Schullian Manfred, Alfreider Daniel, Gebhard Renate, Plangger Albrecht, Ottobre Mauro

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