Il nuovo sistema ECM

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Soggetti coinvolti.

Il programma nazionale di ECM riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica. Il programma nazionale prevede che l’ECM sia controllata, verificata e misurabile; inoltre, che sia incoraggiata, promossa ed organizzata.

N.B.: E’ esonerato dall’obbligo dell’ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza.

CREDITI FORMATIVI.

Vengono attestati dal provider (che informa l’ente accreditante e il Co.Ge.A.P.S.) e hanno validità su tutto il territorio nazionale. Per il periodo 2008-2010 è stato stabilito che ciascun professionista deve acquisire 150 crediti ECM (ogni anno il minimo è pari a 25, il massimo a 75). In realtà per il primo triennio varranno anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti. Il provider conserva la relativa documentazione per 5 anni.

I punti fermi del nuovo sistema ECM

(fonte: Sanità – Il Sole 24 ore)

La Conferenza Stato-Regioni ha emanato in data 5 novembre 2009 le Nuove linee guida relative al sistema di Formazione Continua in Medicina. Risulta di estrema utilità comune fare il punto e mettere ordine nell’intricato panorama degli ECM stessi.

ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER.

Il fulcro dell’accreditamento si trasferisce alle Regioni anche se esistono dei requisiti minimi che hanno valenza su tutto il territorio nazionale. Aziende sanitarie ed erogatori di prestazioni sanitarie pubblici e/o privati sono obbligati ad accreditarsi presso la Regione di afferenza; Ordini, collegi, Università, IRCCS potranno scegliere il soggetto accreditante: se accreditati dalla Commissione Nazionale ECM non avranno vincoli territoriali entro cui operare.

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO E STANDARD.

La domanda di accreditamento consente di acquisire l’accreditamento provvisorio di 24 mesi a decadenza automatica: in questo periodo l’ente accreditante verifica requisiti e attività e può concedere l’accreditamento standard (4 anni, rinnovabile).

ENTI ACCREDITANTI.

Sono la Commissione Nazionale per la Formazione Continua e le Regioni e Pubbliche Amministrazioni (P.A.) anche attraverso organismi ad hoc. Hanno responsabilità di verifica su requisiti e attività svolta con obbligo di sopralluoghi annuali nel 10% dei provider accreditati. In caso fossero riscontrate anomalie le sanzioni vanno dall’ammonizione alla revoca temporanea o permanente dell’accreditamento.

COMITATO DI GARANZIA.

Composto da cinque membri scelti tra i componenti della Commissione Nazionale ed inizierà a lavorare in via sperimentale in coincidenza con l’accreditamento dei provider, in collaborazione con le Regioni e le P.A. che vorranno partecipare. Dovrà monitorare tutti i piani ed eventi formativi, verificare la correttezza del provider accreditato provvisoriamente, gestire l’istruttoria dei procedimenti di contestazione per attività scorretta: le deliberazioni saranno registrate a margine dell’Albo Nazionale dei Provider.

ALBO NAZIONALE DEI PROVIDER.

Predisposto dalla Commissione Nazionale ECM comprende tutti i provider accreditati (nazionale/regionale), sarà consultabile e sarà dato rilievo alle eventuali sanzioni ricevute.

OBIETTIVI FORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI.

Sono lo strumento utilizzato per orientare i programmi ECM verso i bisogni prioritari del SSN. Gli obiettivi formativi di rilievo nazionale vengono definiti dalla Commissione Nazionale ECM e devono essere riconducibili alle attività sanitarie e socio sanitarie collegate ai LEA. Gli obiettivi di rilievo regionale e aziendale sono stabiliti da Regioni e aziende sanitarie e tengono conto dei piani sanitari regionali e delle mission aziendali.

CONFLITTO DI INTERESSI.

Nessun soggetto, che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi farmaci, omeopatici, fitoterapici, dietetici, alimenti per infanzia, dispositivi e strumenti medici, può organizzare direttamente o indirettamente eventi formativi ECM. È prevista l’autocertificazione di assenza di conflitto di interessi da parte dell’organizzatore e dei docenti coinvolti in ogni singolo evento o progetto formativo, che ci sia o meno un finanziamento privato.

SPONSORIZZAZIONI.

La Commissione Nazionale ECM regolerà le procedure di finanziamento prevedendo che lo sponsor, alla stipula del contratto di sponsorizzazione, versi il 10% della sponsorizzazione a favore di un apposito Fondo attività formative carenti.

LIBERI PROFESSIONISTI. Devono ottemperare comunque all’obbligo di acquisire i crediti ECM. Si ipotizza l’individuazione di agevolazioni sui costi sostenuti (defiscalizzazione; riparametrazione dei cluster degli studi di settore) e di una diversa individuazione del debito in termini di qualità e modalità di acquisizione. Ordini, collegi e associazioni possono garantire percorsi ad hoc per i propri iscritti ovvero ECM gratuita nell’ambito di programmi aziendali o regionali con quote riservate (5-10%) presso provider pubblici e privati in base a specifici accordi contrattuali.

GESTIONE CREDITI ECM TRAMITE IL PORTALE DEL COGEAPS:
https://www.giovanimedicisigm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2120:gestione-crediti-ecm-tramite-il-portale-del-cogeaps&catid=27:ecmcat&Itemid=5

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