Nuove e più stringenti regole in tema di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero

Cambiano le procedure in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai professionisti della Sanità nei EU o extracomunitari. Le novità sono introdotte dal decreto ministeriale 268/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2011.
Il testo riguarda medici chirurghi, specialisti e non, veterinari, farmacisti, odontoiatri, psicologi, ostetrici, tecnici di radiologia e infermieri che presentano richiesta di riconoscimento dei titoli maturati all’estero: una volta accolta dal Ministero la domanda, il candidato dovrà sottoporsi a un esame attitudinale diretto «ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l’esercizio della professione», imperniato sulle materie che «non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente e la cui conoscenza è condizione essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione».

Il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell’art. 21, comma 1 e 2, e’ inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia; 
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; 
c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d’origine del richiedente, e se la differenza e’ caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

L’esame, in particolare, consiste in una prova scritta o pratica e in una prova orale, subordinata al superamento della prima. Lo scritto consiste in un questionario a risposta multipla, la prova pratica in una dimostrazione di competenze e abilità «inerenti l’esercizio della professione e riferite a casi operativi».

Il tirocinio, invece, si può effettuare nell’università sede di corso di laurea, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o in una struttura ospedaliera del SSN. Al termine, una relazione curata dai tutor del tirocinante trasmessa al Ministero della Salute certificherà la preparazione del professionista o valuterà l’opportunità di un prolungamento del tirocinio.

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