Concetto di Previdenza

L’istituto della Previdenza rappresenta “una forma di accantonamento economico, obbligatorio o volontario, collettivo o individuale, effettuato durante il periodo lavorativo, mirante a coprire le necessità economiche del periodo post-lavorativo, restituite sotto forma di pensione”.

Il diritto della previdenza e della sicurezza sociale concerne i concetti di “previdenza e assistenza sociale” (che emergono dalla lettura dell’art. 38 della Costituzione italiana) e di “sicurezza sociale” (che ha un valore riassuntivo dei due precedenti). L’assistenza sociale è formata dal complesso degli interventi dello stato a favore di tutta la cittadinanza, indipendentemente dalle capacità lavorative di questa. Anzi, l’intervento è erogato proprio nel duplice presupposto che il cittadino sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere (art. 38 comma 1 della Costituzione italiana). Tali interventi consistono nel soddisfare gratuitamente fondamentali bisogni materiali e morali dell’esistenza (cure mediche, istruzione ecc.). La previdenza sociale è invece riservata strettamente ai lavoratori, che come tali hanno diritto all’intervento dello stato sociale per fronteggiare i rischi futuri e prevedibili tipici del rapporto di lavoro e della persona umana (malattia, infortunio sul lavoro, pensione di vecchiaia e di anzianità ecc.). Il trattamento previdenziale è in buona parte sostenuto finanziariamente dagli accantonamenti di quote di reddito presenti. In altre parole, l’Art. 38 della Costituzione Italiana afferma il principio che ogni lavoratore ha il diritto di entrare in quiescenza, o per sopraggiunti limiti di età o nell’evenienza in cui non sia più in grado di svolgere la propria attività lavorativa: su questi presupposti vengono adottati dei “meccanismi” previdenziali, statali-parastatali e/o privati, che provvedano al sostegno del lavoratore pensionato.

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