di Francesco Cappello e Walter Mazzucco
La Legge 30 dicembre 2010, n. 240, alias “Riforma Gelmini”, è entrata in vigore il 29 gennaio 2011 a seguito di un travagliato iter parlamentare e nonostante le massicce proteste inscenate nelle piazze e sui tetti delle Università. Trattasi di una Legge Delega, ossia per divenire pienamente operativa deve attendere l’emanazione di appositi decreti attuativi, che il MIUR dovrà definire entro l’anno, anche se non è dato sapere quanti ne serviranno (se ne ipotizzano una cinquantina) ed in quale ordine saranno emanati. Ciò sta rendendo complessa la gestione di molti aspetti dell’ordinaria amministrazione universitaria. Descriveremo schematicamente e per punti le principali novità introdotte dalla riforma.
- I Rettori avranno un mandato unico per una durata massima di sei anni, il che dovrebbe limitare la “ricattabilità” dei Magnifici una volta eletti (ad opera dei “Grandi elettori”), sebbene la Legge dica che gli stessi saranno “sfiduciabili” da parte del rispettivo Senato Accademico.
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo avrà una componente “esterna” (almeno 3 membri su 11): è presumibile che gli “esterni” verranno “reclutati” dal mondo dell’industria e della finanza, al fine di introitare nelle casse degli Atenei “capitale fresco” da adoperare per finanziare ricerca e formazione; di contro è lecito attendersi che gli “esterni” vorranno dire la loro sulle scelte “strategiche” degli Atenei (linee di ricerca da attivare o spegnere, posti di docente da chiamare, etc.); su tale punto si fondano le perplessità di quanti temono che tali influenze potrebbe nuocere alla libertà della ricerca e dell’insegnamento.
- Il Direttore Amministrativo sarà sostituito dalla figura del Direttore Generale, che avrà compiti più gravosi, ponendosi in essere in linea teorica i presupposti per prevenire i dissesti finanziari registratisi in passato in molti atenei, in conseguenza di scelte collegiali per le quali non è stato possibile risalire alle responsabilità.
- Una parte del fondo di funzionamento ordinario che gli Atenei ogni anno ricevono da parte dello Stato sarà assegnato in base alla qualità della ricerca e della didattica, secondo dei criteri ancora non resi noti.